Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/01/2022 - Cass., sez. III, 14 gennaio 2022, n. 1396

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici

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È precluso al giudice italiano un vaglio in ordine alla legittimità delle modalità di esecuzione di un atto rogatoriale qualora non sia stata indicata alcuna specifica formalità nella richiesta di assistenza giudiziaria, ed a maggior ragione quando l’atto di indagine sia stato svolto in precedenza, nel corso di autonome investigazioni intraprese dallo Stato estero, fermo restando che tale atto, una volta introdotto nel procedimento italiano a seguito di relazioni rogatoriali, e quindi utilizzabile, sarà poi sottoposto a tutte le regole processuali e sostanziali proprie dell’ordinamento italiano, in particolare quanto alla valutazione da parte del giudice del compendio delle acquisizioni documentali ed investigative ed alle possibilità di esercitare le prerogative difensive.

Il tribunale del riesame è tenuto a verificare se l’omessa trasmissione delle memorie difensive, alle quali erano allegati documenti e verbali delle dichiarazioni rese dall’indagato dinanzi all’autorità estera acquisiti in forza dell’attività rogatoriale, determina una nullità del provvedimento genetico valutando se si tratta di elementi dotati di forza dimostrativa tali da essere astrattamente idonei a disarticolare la ricostruzione accusatoria.