Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

01/07/2021 - Nuovi rimedi sul fronte sostanziale e processuale a garanzia della riservatezza dei dati personali

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - indagini preliminari e difensive

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di Marilena Colamussi

Il 28 giugno 2021 è stata assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge C. 3090, promossa dagli onorevoli Vitiello ed altri, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di segreto investigativo, di divieto di rivelazione e pubblicazione di conversazioni e immagini intercettate, di protezione dei dati personali, di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato".

Quanto mai ambizioso, anche per la mole e le sfere normative di intervento coinvolte, il disegno di legge C. 3090 si propone di salvaguardare in modo più efficace il principio della presunzione di non colpevolezza agendo sul delicato equilibrio tra processo penale e informazione, in particolare tra le esigenze di efficienza investigativa e il diritto di cronaca giudiziaria.

Sul versante del diritto sostanziale, per un verso risultano completamente rivisitati gli estremi riguardanti i <<reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati>> (art. 57 c.p.) e la <<diffamazione>> (595 c.p.); per altro verso viene promossa l’introduzione di talune fattispecie criminose inedite, come la <<rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate>> (art. 326-bis c.p.), l’<<accesso abusivo ad atti del procedimento penale>> (art. 617-octies c.p.), la <<detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti>> (art. 617-novies c.p.) e, da ultimo, la <<rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni>> (art. 617-decies c.p.).

Sul fronte processuale, il disegno di legge C. 3090 incide in modo significativo su alcune norme oggetto di recente modifica. In particolare, si registra un ennesimo intervento sul dettato dell’art. 114 c.p.p. per meglio puntualizzare l’orbita applicativa del <<divieto di pubblicazione degli atti>>, specie in materia di intercettazioni telefoniche e provvedimenti cautelari.

Singolare anche l’ampliamento proposto in tema di criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p), laddove si prescrive che i risultati delle intercettazioni telefoniche debbano essere corroborati dai cosiddetti riscontri, evidentemente per far fronte a prassi applicative poco garantiste.

La proposta di legge contiene, inoltre, sporadici correttivi riguardanti il segreto professionale dei giornalisti, la disciplina della riparazione per l’ingiusta detenzione, le modalità di conservazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche, nonché il regime di utilizzabilità delle stesse in altri procedimenti.

Autonoma rilevanza è attribuita al divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni mediante l’introduzione di una disciplina ad hoc, collocata sistematicamente tra le disposizioni generali del libro dedicato alle indagini preliminari (art. 329-ter c.p.p.), laddove si intende inserire anche un ulteriore divieto relativo alla pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero procedente (art. 329-bis c.p.p.).