argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - difesa e difensori
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In caso di rinuncia al mandato o di revoca del difensore e di nomina di un nuovo difensore, di fiducia o d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 107, comma 3, c.p.p., la rinuncia o la revoca non producono effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso a norma dell’art. 108 c.p.p., con la conseguenza che, prima del maturare di tale duplice condizione sospensiva, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento o qualunque altra attività processuale con il patrocinio del precedente difensore rinunciante o revocato.