Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/04/2021 - La tutela delle persone con “disabilità psicosociale” in fase cautelare e di esecuzione

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - misure cautelari

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di Marilena Colamussi

Risulta assegnata alla Commissione giustizia, in data 22 aprile 2021, la proposta di legge C. 2939, promossa dall’Onorevole Magi, intitolata: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale".

Il disegno di legge si articola su tre diversi livelli di intervento. Il primo incide sul diritto sostanziale, dove si propone l’abrogazione del difetto di imputabilità per vizio totale e/o parziale di mente (artt. 88-89 c.p.), con la conseguente abolizione delle misure di sicurezza correlate.

Sul versante processuale, si intende introdurre per la prima volta lo status di imputato con “disabilità psicosociale” che si riflette sia sulla disciplina della consapevole partecipazione al processo, di cui all’art. 70 c.p.p., sia in materia cautelare, laddove sarebbe inibita per tale soggetto l’applicazione della custodia cautelare in carcere, in favore degli arresti domiciliari presso la propria residenza, o domicilio, ovvero presso una struttura del dipartimento salute mentale, in base a quanto previsto dal piano terapeutico riabilitativo individuale.

Da ultimo, nella fase di esecuzione, per scongiurare l’ingresso in carcere di una persona affetta da disabilità psicosociale si vorrebbe introdurre un’ipotesi specifica di sospensione dell’ordine di esecuzione per novanta giorni, oltre a prevedere delle misure alternative alla detenzione ad hoc.

Sembrerebbe che l’intento del legislatore sia quello di estendere la garanzia dell’individualizzazione dell’intervento alla fase di cognizione, anche attraverso la sostituzione del concetto di persona “inferma di mente” con quello, più moderno, di persona con “disabilità psicosociale”, desunto dall’art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. La rinnovata formula è espressione dell’origine del problema riconducibile ai fattori sociali che contribuiscono a determinare la condizione di disabilità.