Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/03/2021 - Nuova linfa alla presunzione di non colpevolezza dal recepimento della direttiva (UE) 2016/343

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - imputato

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di Marilena Colamussi

In data 8 marzo 2021 risulta assegnata alla Commissione Giustizia in sede referente la proposta di legge ordinaria C. 2874, recante: "Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali".

Presentata il 28 gennaio 2021, su iniziativa degli Onorevoli Lollobrigida ed altri, la proposta di legge C. 2874 intende porre rimedio all’intollerabile ritardo nel recepimento della direttiva 2016/343 del Parlamento europeo, il cui termine è decorso da quasi 3 anni (1° aprile 2018), aggravato dal mancato adempimento dell’onere ulteriore di trasmettere - entro il 1° aprile 2020 -  alla Commissione europea i dati riguardanti le modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla suddetta direttiva.

Il disegno di legge schematizza, in un solo articolo, i principi direttivi della delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi tesi ad implementare le misure utili a garantire che, fino a quando la colpevolezza di una persona sottoposta alle indagini o imputata non venga legalmente provata con sentenza divenuta definitiva, <<le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole>> (art. 4, pr. 1, direttiva UE 2016/343).

Trasponendo nel sistema processuale interno tale principio, si invocano disposizioni atte a censurare la diffusione mediatica di informazioni che ledono la credibilità, l’onore, il prestigio e la reputazione della persona sottoposta alle indagini, o imputato, prima che sia intervenuta una condanna avente autorità di giudicato, accompagnate da un efficace sistema sanzionatorio.

E, sempre in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, si promuove il ripristino del divieto di pubblicazione integrale degli atti di indagine preliminare e dei testi delle intercettazioni.