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07/11/2020
Corte e.d.u. 5 novembre 2020, Cwik c. Polonia
argomento: corti europee - prove

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COMMENTO
Corte e.d.u. 5 novembre 2020, Cwik c. Polonia
Corti europee - prove
Determina l’iniquità del procedimento l’utilizzo in chiave probatoria di dichiarazioni estorte con gravissime violenze fisiche e minacce da parte di privati nei confronti di soggetto estraneo alla vicenda processuale (atti di ritorsione interni agli appartenenti allo stesso sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti). Il diritto a non subire i maltrattamenti vietati dall’art. 3 Cedu, indipendentemente dalla qualifica pubblica o privata di chi li ponga in essere, è un diritto assoluto, come tale non suscettibile di bilanciamento con altri beni pur di valore primario, quali ad esempio la sicurezza nazionale o l’interesse pubblico al perseguimento dei reati di maggiore allarme sociale (criminalità organizzata e terrorismo). Il carattere di assolutezza di tale diritto fondamentale implica che l’impiego di prove ottenute mediante tortura o pratiche inumane o degradanti rende il procedimento automaticamente ingiusto, a nulla rilevando il valore e la decisività o meno delle prove medesime ai fini della condanna e la circostanza che i comportamenti lesivi della dignità umana siano stati tenuti da soggetti privati in un contesto diverso da quello procedimentale.
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