Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/10/2020 - Cass., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 29681

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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L’impossibilità temporanea ed eccezionale di consegna dell’estradando determina una sospensione dei termini di custodia secondo l’apposita regolamentazione contemplata nella Convenzione europea di estradizione.

In relazione al procedimento di detta sospensione dei termini di custodia cautelare – in assenza di specifica indicazione normativa – sono sufficienti, in prossimità della scadenza dei termini, forme agili di realizzazione del contraddittorio purché esse si traducano in una reale interlocuzione, in particolare con la difesa, tale da consentire il reale esercizio delle sue prerogative.