Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

21/10/2020 - Corte e.d.u. 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino

argomento: corti europee - impugnazioni

» visualizza: il documento (Corte e.d.u. 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino) scarica file

Articoli Correlati: presunzione di innocenza - tutela della sentenza di assoluzione nel procedimento sulle pretese civilistiche - inammissibilità di affermazioni che equivalgano ad attribuzione di responsabilità penale

Corte e.d.u., 20 ottobre 2020,  Pasquini c.  San Marino

Corti europee

Viola il diritto alla presunzione di innocenza il provvedimento con cui il giudice d’appello dopo aver prosciolto  l’imputato per intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita del quale era stato riconosciuto colpevole in primo grado, decide il risarcimento a favore della parte civile ricorrendo a osservazioni incoerenti con il venire meno delle accuse in ragione della scadenza del termine di prescrizione. In particolare, la garanzia  di cui all’art. 6, § 2, CEDU esige che ove il procedimento registri un esito diverso dalla condanna, poiché il soggetto è stato assolto oppure il procedimento stesso  interrotto, tale esito sia rispettato in qualsiasi altro procedimento, al fine di preservare la reputazione della persona e la percezione che ha il pubblico della persona medesima. Ciò comporta, secondo orientamento consolidato dei Giudici europei (Corte e.d.u., Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito), che la formulazione del ragionamento giudiziale ai fini della pronuncia sulla domanda civile, non possa essere interpretata come imputazione di responsabilità penale nei confronti del prosciolto. Nel caso esaminato, invece, il giudice d’appello sammarinese nel verificare la fondatezza delle pretese civilistiche, ha ritenuto la condotta del ricorrente  di  tipo appropriativo e commessa con dolo; per queste ragioni, la Corte di Strasburgo ritiene che  le affermazioni cosi formulate si siano risolte in autentiche e  inequivocabili dichiarazioni di responsabilità penale, in spregio al principio consacrato nella  norma convenzionale richiamata.