Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/03/2020 - Corte di giustizia dell'Unione europea, 19 marzo 2020 (Causa C- 234/18)

argomento: corti europee - misure di prevenzione e sicurezza

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I Giudici di Lussemburgo affermano il principio di diritto secondo cui il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che autorizza il giudice a disporre la confisca di beni acquisiti illecitamente, senza che tale procedimento sia subordinato alla constatazione di un reato o alla condanna dei presunti autori dell’illecito penale.  La sentenza chiarisce, infatti, come la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, datata 24 febbraio 2005, sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, vincoli gli Stati membri alla  introduzione di norme minime comuni, con l’obiettivo di rendere più agevole il riconoscimento reciproco dei provvedimenti giurisdizionali in materia, adottati su base nazionale; ne consegue che la confisca di strumenti e di proventi da reato disposta nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguardi l’accertamento di uno o più reati, esula dall’ambito disciplinatorio di tale decisione quadro. Pertanto, configurandosi il procedimento di confisca davanti al Tribunale di Sofia, che aveva sollevato la questione in via pregiudiziale,  come procedimento di natura civile,  il quale coesiste, nel diritto interno, con un regime di confisca di diritto penale, esso risulta estraneo all’area applicativa della citata decisione quadro.