argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 15 novembre 2019, n. 46433)Articoli Correlati: giudice di pace - particolare tenuità del fatto - nullità
Il pubblico ministero non ha interesse a dedurre in sede di legittimità l’omessa interlocuzione preventiva di cui all’art. 34, comma 3, d.lgs. 274 del 2000 (declaratoria di particolare tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace) trattandosi di disposizione in rito la cui violazione non determina una nullità assoluta, essendo posta a tutela dell’interesse dell’imputato o della persona offesa.