Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/09/2019 - Cass. sez. I, 26 luglio 2019, n. 34100

argomento: decisioni in contrasto - difesa e difensori

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Con la sentenza in esame la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulla questione, controversa in giurisprudenza, relativa alla applicabilità al rito camerale di cui all’art. 666 c.p.p. della norma di cui all’art. 420 ter c.p.p. che riconosce il diritto al rinvio dell’udienza preliminare in caso di impedimento del difensore.  Il consolidato orientamento secondo cui non è possibile attraverso un’interpretazione estensiva applicare l’art. 420 ter c.p.p. ai procedimenti camerali, diversi a dall’udienza preliminare, anche nel caso di procedimenti a partecipazione necessaria del difensore -soccorrendo in tali casi la norma di cui all’art. 97, comma 4 c.p.p.- (Cass., sez. un., 27 giugno 2006, n. 31461; Cass., sez. V, 12 maggio 2015, n. 25501; Cass., sez. I, 20 dicembre 2012, n. 5722; Cass., sez. I, 24 novembre 2011, n. 6907) è stato superato dapprima con riferimento al rito camerale ai sensi dell’art. 599 c.p.p. (Cass., sez. un., 21 luglio 2016, n. 41432) e poi con riguardo al procedimento di sorveglianza (Cass., sez. I, 30 maggio 2017, n. 27074; Cass. sez. I, 3 aprile 2019, n. 14622). La sentenza in esame aderisce a questo orientamento, affermando che l’assoluto impedimento del difensore a partecipare al procedimento di sorveglianza determina la lesione del diritto di difesa, non potendosi considerare equipollente la posizione del difensore nominato per l’udienza rispetto a quella del sostituto nominato in udienza ex art. 97 c. 4 c.p.p. Va peraltro sottolineato come continuino a registrarsi in giurisprudenza voci contrarie alla applicabilità dell’art. 420 ter c.p.p. al procedimento di sorveglianza (Cass. sez. II, 2 novembre 2017, n. 50160; Cass. sez., IV, 4 settembre 2018, n. 39808).