Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/09/2019 - Cass. Sez. V, 4 luglio 2019, n.29396

argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali

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Si regista un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità che il giudice in sede di patteggiamento applichi l’espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998  a titolo di sanzione sostitutiva in assenza di accordo tra le parti. Secondo un orientamento giurisprudenziale tale disposizione, essendo una misura sostitutiva della detenzione in carcere e non una misura di sicurezza, esula dall'accordo delle parti sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e può essere disposta direttamente dal giudice (Cass. sez. I, 30 luglio 2014, n. 33799). Al contrario nella sentenza in esame e in altre pronunce la Corte di cassazione ha escluso che il giudice possa d’ufficio sostituire la pena della reclusione, concordata dalla parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la espulsione ex art. 16 c.1 d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, perché diversamente la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta (Cass. sez. VI, 7 marzo 2006, n. 7906; Cass. sez. V, 29 maggio 2018, n. 40198; e in generale Cass. sez. V, 13 aprile 2011, n. 15079).