Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/06/2019 - Corte e.d.u., 11 giugno 2019, Prizren c. Albania

argomento: corti europee - esecuzione e ordinamento penitenziario

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In caso di lesioni riportate da soggetto posto nella disponibilità delle autorità statali sorge una presunzione di violazione dell’art. 3 della Convenzione ed un contestuale obbligo di indagini concrete ed approfondite in capo alle autorità stesse [così, ad esempio, in Bouyid c. Belgium [GC], n. 23380/09, §92, ECHR 2015]. La mancanza e/o superficialità delle investigazioni integrano una violazione procedurale del generale divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Sebbene l’utilizzo di manette o di altri mezzi di costrizione non dia luogo, di per sé, ad una violazione della succitata disposizione, questi possono giustificarsi solamente quando sono espressione di una detenzione regolata dalla legge, e se non comportano un utilizzo della forza o una esposizione pubblica superiori a quanto strettamente necessario. La valutazione, in tal senso, non può prescindere dal caso concreto considerando se vie è rischio di fuga del detenuto o se sussiste il rischio di comportamenti violenti o pericolosi [Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, §109, CEDU 2006 - XV].

[Principi violati dalle autorità albanesi le quali, nonostante il referto medico legale desse conto di segni di costrizione sui polsi del detenuto deceduto, non hanno effettuato indagini adeguatamente approfondite, né in relazione alla predette ecchimosi, né per accertare l’esecuzione ulteriori maltrattamenti].