Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/02/2019 - Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 25

argomento: corte costituzionale - misure di prevenzione e sicurezza

» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 25) scarica file

Articoli Correlati: misure di prevenzione

Misure di prevenzione -  Sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - Violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» - Vaghezza ed indeterminatezza della previsone – Illegittimità costituzionale

 

La Corte costituzionale:

1) dichiara inammissibile l’intervento di M.S.;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.