Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/12/2018 - Cass., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 57456

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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La sentenza in esame rimette alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza dell’interesse della parte civile a proporre l’impugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, questione sulla quale la giurisprudenza di legittimità si è mostrata divisa. La Corte di cassazione in alcune pronunce ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza con cui in primo grado è stata dichiarata la prescrizione del reato, sulla base dell’interpretazione letterale dell’art. 576 c.p.p. che riconosce, senza distinzioni, la legittimazione della parte civile ad impugnare "la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio" e considerato l’interesse della parte civile interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dalla quale si ritiene pregiudicata (Cass. sez. II, 9 marzo 2012, n. 9263; Cass. sez. II, 27 settembre 2013, n.40069 e , in misura più sfumata, Cass. sez. VI, 15 maggio 2018, n. 21533). In altri arresti la Corte ha invece sostenuto che la parte civile non abbia interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione, trattandosi di deliberazione che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., non pregiudica l'esercizio dell'azione civile nella sede propria, essendo esclusa l’efficacia extra penale delle sentenze che dichiarano l’estinzione del reato per intervenuta  prescrizione (Cass. sez. IV, 29 gennaio 2016, n. 3789; Cass. sez. VI, 7 maggio 2013, n. 19540; Cass. sez. IV, 9 settembre 2011, n. 33452)