Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/04/2016 - Cass. Sez. II, 11 aprile 2016, n. 14529

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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Opposti orientamenti della Corte di cassazione si registrano sul potere del giudice dell’impugnazione di decidere in merito alle statuizioni civili, nel caso in cui debba prosciogliere «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», in attuazione del d. dlg. 15 gennaio 2016 n. 7 “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”. Secondo una pronuncia, tenuto conto del principio generale secondo il quale il giudice penale può decidere sulla domanda di parte civile solo in quanto contestualmente pervenga alla condanna dell’imputato, il proscioglimento «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», a seguito dell’abrogazione della norma incriminatrice, preclude l’esame delle statuizioni civili, ai fini dell’eventuale conferma, non ricorrendo in tale ipotesi i casi eccezionali contemplati dagli artt. 578 e 576 c.p.p. (Cass. Sez. V, 14 aprile 2016, n. 15634). Nella sentenza in esame, al contrario, si sostiene, in forza di articolate argomentazioni, che il giudice dell’impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (Cass. Sez. II, 11 aprile 2016, n. 14529)