Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

03/10/2016 - Cass., sez. V, 3 ottobre 2016, n. 46707

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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Fin dai primi anni di applicazione del nuovo codice di rito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso l’ammissibilità di una  revisione della sentenza  di proscioglimento, ancorché pregiudizievole sotto il profilo civilistico, invocando il principio di tassatività di cui all’art. 568, co. 1 c.p.p., valevole anche per le impugnazioni straordinarie, e la lettera dell’art. 629 c.p.p. che richiama solo le sentenze di condanna e quelle di patteggiamento, oltre ai decreti penali (Cass., sez. II, 23 febbraio 2016, n. 8864; Cass., sez. III, 3 marzo 2011, n. 24155; Cass., sez. V, 2 dicembre 2010 n. 2393; Cass., sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15973; Cass., sez. VI, 30 novembre 1992, n. 4231; Cass., sez. I, 15 maggio 1992, n. 1672).

Tale orientamento consolidato e mai smentito, viene ora messo in discussione dalla sentenza in esame che  ammette la richiesta di revisione della sentenza definitiva di proscioglimento quando non sia pienamente liberatoria, come nel caso in cui, rilevata l’estinzione del reato agli effetti penali, il giudice dell’impugnazione si pronunci o confermi le statuizioni civili adottate in primo grado. Pur riconoscendo la natura straordinaria della revisione e la operatività del principio di tassatività delle impugnazioni, la corte di Cassazione fornisce una lettura dell’art. 629 c.p.p. in un’ottica di sistema diretta a porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli, anche se di natura civilistica, che risulti necessario rimuovere, in tempi sopravvenuti al giudicato.