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Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e stato di detenzione. Quando cambiare si può

di Luciano Calò, Dottore di ricerca in Diritto e processo penale; docente a contratto in Diritto processuale penale - SSPL Università del Salento; docente a contratto in Diritto penale - Università del Salento

Il tema della compatibilità tra misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e stato di deten­zio­ne è stato, da sempre, al centro di un vivo dibattito. L’Autore ripercorre le argomentazioni utilizzate dagli orien­ta­men­ti contrapposti e, alla luce delle profonde evoluzioni, legislative e giurisprudenziali, si interroga sulla sostenibilità del­la riproposizione, pedissequa, di interpretazioni che, pure consolidatesi nella prassi, sembrerebbero non dare cor­retta attuazione né ai principi costituzionali in materia, né alla lettera delle norme in argomento.

Special surveillance and state of detention. When change is possible

The compatibility between special surveillance and state of detention has always been at the center of a lively debate. The Author describes the arguments used by the opposing directions. Given the legislative and jurisprudential changes, he has questions about the sustainability of re-proposing interpretations which, although consolidated in case-law, would seem not to give proper implementation neither to the constitutional principles, nor to the provisions of existing legislation.

Storia di un rapporto non disciplinato. Tra normativa …

Sebbene il corpus normativo dedicato alle misure preventive appaia foltissimo [1], nessuna disposizione disciplina in modo espresso l’ipotesi in cui la proposta per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sopraggiunga nei riguardi di un soggetto già in vinculis.

Nella versione primigenia della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, di certo, non v’è alcuna regola: non opera l’art. 10 l. n. 1423/1956 che disciplina il conflitto tra misure di sicurezza e misure di prevenzione; non soccorre l’art. 11 [2] l. n. 1423/1956, che prevede un nuovo decorso del termine stabilito per la sor­veglianza, quando il sorvegliato abbia da espiare una pena per reato commesso durante l’ap­pli­ca­zio­ne della misura; non fornisce alcun supporto l’art. 12 cpv. della stessa legge, che fissa la non computabilità, nella durata dell’obbligo di soggiorno, del tempo trascorso in custodia preventiva o in espiazione di pena.

Neppure nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abrogata l’intera l. n. 1423/1956, è dato rinvenire alcuna esplicita indicazione: gli articoli, innanzi richiamati, dettati in tema di sorveglianza speciale, sono trasfusi nell’opera [continua ..]

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