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La circolazione della consulenza tecnica svolta nel processo civile non definito con sentenza irrevocabile

di Lorenzo Agostino, Dottorando di ricerca in Diritto processuale penale - Università degli Studi di Genova

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha affermato l’acquisibilità, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., della con­sulenza tecnica svolta in un processo civile non concluso con sentenza irrevocabile in quanto, in quella sede, la con­sulenza non è considerata un mezzo di prova, bensì un mero strumento di ausilio del giudice, con la conseguenza che non deve applicarsi la disciplina della circolazione probatoria, contemplata dall’art. 238 c.p.p. Tale impostazione sot­tende tuttavia il rischio di un aggiramento delle regole costituzionali in punto di formazione della prova.

The circulation of the technical advice carried out in a civil trial still in progress

The Supreme Court ruled that the technical advice carried out in a civil trial not yet decided with a definitive judgment can be acquired in the criminal trial as a document, because it is not a means of evidence, but a simple tool that helps the civil judge in the decision. For this reason, the rules on circulation evidence must not be applied. This approach hides the risk of a circumvention of the constitutional principles relating to evidence.

Corte di cassazione, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2019, n. 44672 - Pres. Dovere, Rel. Pavich

È legittima l’acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell’articolo 234 del c.p.p.

 

[Omissis]

RITENUTO IN FATTO

  1. La Corte d’appello di Potenza, in data 9 febbraio 2018, ha parzialmente riformato - dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A e B e rideterminando la pena quanto al capo C - la sentenza, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di Lagonegro, in data 24 luglio 2014, aveva condannato D.L.G. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (capo C), contestato come commesso in (OMISSIS) in danno di S.I. (costituitosi parte civile), oltreché ai reati contravvenzionali di cui ai capi A e B (dichiarati prescritti con la citata sentenza d’appello).

Al D.L. è - in estrema sintesi - contestato, nella sua qualità di datore di lavoro del S. ed amministratore unico della ditta Euroeco S.r.l. corrente in (OMISSIS), di avere omesso di adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, nonché di avere omesso di fornire ai dipendenti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e di sottoporli alla necessaria sorveglianza sanitaria in relazione ai lavori di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione della costa tirrenica ricadente nel comune di (OMISSIS). In tal modo, sempre secondo l’editto imputativo, accadeva che il S., addetto all’espletamento dei suddetti lavori, in seguito a un intervento presso la spiaggia di (OMISSIS) riportava lesioni personali gravi, consistite in arresto cardiocircolatorio secondario da intossicazione da esteri fosforici, nonché stato di insufficienza respiratoria secondaria con esiti di stenosi laringea trattata chirurgicamente e reputate conseguenti all’uso di un irrigatore di sostanze chimiche non perfettamente funzionante ed utilizzato dal S. senza l’ausilio di dispositivi di protezione individuale, senza essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per l’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione e senza essere a conoscenza (per carenza di formazione e informazione specifica) dei rischi dell’attività lavorativa svolta.

Nell’ambito del giudizio d’appello, la Corte lucana superava in via preliminare - dichiarandole infondate - le questioni in rito articolate dalla difesa dell’imputato appellante, con particolare riguardo alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato espletamento dell’interrogatorio dell’indaga­to nel termine di 30 giorni; al fatto che la lista testimoniale della parte civile era stata depositata prima della costituzione in udienza; alle decisioni del Tribunale in ordine all’ammissione dei testi, reputate dal­l’appellante tali da avvantaggiare la parte civile; al rigetto dell’istanza di rinvio per impedimento dell’im­putato, all’udienza del 24 luglio 2014. Nel merito la Corte distrettuale ha rigettato l’appello rilevando la mancata contestazione di alcuni elementi (l’entità delle lesioni, il nesso causale tra le stesse e l’uso dell’irrigatore, la mancata fornitura dei mezzi di protezione); disattendendo la tesi difensiva secondo la quale il fatto sarebbe avvenuto al di fuori del rapporto di lavoro intercorrente fra l’imputato e la parte civile; rigettando la richiesta di rinnovazione del dibattimento riferita alla trascrizione di una conversazione tra i congiunti dell’imputato e altro dipendente della Euroeco, di cui la Corte di merito non era in grado di apprezzare la rilevanza; e per il resto valorizzando le prove addotte dall’accusa, con particolare riferimento alla credibilità della testimonianza della parte civile e alla natura apocrifa delle firme di ricevuta dei dispositivi di protezione individuale, apparentemente riferibili al S..

  1. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorre il S., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso, corredato da un’ampia premessa ricostruttiva della logica della decisione impugnata, è affidato a sei motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, travisamenti della prova, omessa valutazione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna, con particolare riguardo all’ammissione delle prove testimoniali articolate dalla parte civile, alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e all’acquisizione ed utilizzazione, senza il consenso della difesa, di una consulenza grafologica svolta nell’ambito di un giudizio di lavoro. Quanto ai testi addotti dalla parte civile, il ricorrente evidenzia che la costituzione di parte civile avvenne alla prima udienza dibattimentale, con la conseguenza che non poteva essere depositata dalla stessa parte civile la lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p., comma 1; ciò a fronte dell’indebita decurtazione della lista testimoniale depositata dalla difesa dell’imputato, attraverso la quale il Tribunale aveva negato l’escussione di pregnanti testi a discarico, oltre a non aver proceduto neppure ad esame dell’imputato. In tale ottica, prosegue l’esponente, era stata richiesta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata all’accoglimento della richiesta di esaminare il D.L., di procedere ad accertamento grafologico sulle firme del S. (il quale peraltro si era detto incerto in ordine all’autenticità di alcune di esse) e di sottoporre la persona offesa ad accertamento medico-legale onde accertare l’entità delle patite lesioni.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta in estrema sintesi violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al percorso argomentativo della sentenza impugnata a proposito del rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza del 24 luglio 2014 da parte del Tribunale per legittimo impedimento dell’imputato che, in tale occasione, doveva essere sottoposto ad esame: impedimento la cui natura assoluta veniva certificata dal medico legale Dott. C.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale e processuale, travisamento e mancata ammissione di prova decisiva, nonché vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione del CD riproducente un colloquio fra tre soggetti da cui emergeva che il S. svolgeva lavori per privati all’insaputa dell’odierno ricorrente: la Corte di merito ha, sul punto, posto ad unico fondamento della decisione di rigetto la mancata produzione del testo della conversazione, a fronte dell’ammissione di prove d’accusa prive di rilievo o addirittura inutilizzabili.

2.4. Con il quarto motivo vengono proposte censure - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - in relazione alla credibilità accordata alla persona offesa S.I.: la Corte di merito esclude apoditticamente che il S. svolgesse anche lavori al di fuori delle sue mansioni all’interno della Euroeco oggetto di calendarizzazione, a fronte del fatto che il giorno dell’infortunio ((OMISSIS)) nessuna spiaggia, tanto meno quella di (OMISSIS), doveva formare oggetto di intervento: gli interventi programmati, da eseguirsi con la vigilanza e il controllo del Comune di (OMISSIS), erano previsti nelle giornate del 4, dell’11, del 18 e del 25 luglio 2009, ed erano modificabili solo su indicazione della Provincia di Potenza. In tal senso, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, le dichiarazioni del teste G. (addetto comunale al solo controllo e alla sola vigilanza del servizio) non valgono a riscontrare la testimonianza del S., atteso che il G. non poteva disporre del S. a suo piacimento, ma poteva solo controllarne l’operato; e che, semmai, sarebbe il Comune di (OMISSIS) a dover rispondere dell’impiego del S. al di fuori di quanto convenuto con la Provincia e con la Euroeco. Quanto, infine, al riscontro asseritamente proveniente dalla consulenza grafologica acquisita agli atti, la stessa è, in primo luogo, inutilizzabile; e in secondo luogo non è confermata dallo stesso S., che anzi la mette in dubbio, la falsificazione delle firme oggetto della predetta consulenza.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A e B, per i quali doveva invece essere pronunziata decisione assolutoria nel merito, emergendo con evidenza l’innocenza del prevenuto: per quanto in particolare attiene al capo A, è stato dimostrato per tabulas che il S. fu adeguatamente addestrato, formato e informato in relazione alle attività da svolgersi, ai rischi conseguenti e alle strumentazioni fornitegli, come risulta dal contratto di lavoro da lui sottoscritto.

2.6. Con il sesto e ultimo motivo il deducente denuncia, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in specie, alla dosimetria della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla conferma delle statuizioni civili.

  1. All’odierna udienza il difensore di parte civile ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve innanzitutto ritenersi corretto il richiamo della Corte di merito alla facoltà della parte civile, che si sia costituita in udienza dopo lo spirare del termine dilatorio per il deposito delle liste testimoniali, di chiedere prove ai sensi dell’art. 493 c.p.p., comma 2, salvo il diritto di controparte a chiedere l’ammissione di prove a confutazione delle stesse (giurisprudenza costante: oltre a Sez. 3, Sentenza n. 49644 del 06/10/2015, Rv. 265396, richiamata dalla Corte lucana, vds. anche ex multis Sez. 3, Sentenza n. 16868 del 08/03/2005, Di Giovannantonio e altro, Rv. 231983).

Perciò, nel caso di specie, pur a fronte della sostanziale mancanza di una lista testimoniale di parte civile (essendosi la stessa costituita dopo lo spirare del termine per il deposito delle liste testimoniali di cui all’art. 468 c.p.p. e pur avendo la costituenda parte civile, per quanto è dato comprendere in atti, depositato irritualmente una lista prima di formalizzare in udienza la propria costituzione in giudizio), alla stessa parte, una volta costituitasi, non poteva essere preclusa la facoltà di indicare prove testimoniali che la stessa non aveva potuto tempestivamente (e validamente) richiedere: facoltà che, del resto, è ricavabile anche dal ridetto art. 468 c.p.p., comma 4, sulla quale non riverbera alcun effetto preclusivo il deposito di una lista testimoniale effettuato dalla stessa parte civile prima della formale costituzione della stessa all’udienza dibattimentale, atteso che è solo da quest’ultimo momento che la parte civile costituitasi era nelle condizioni di poter articolare richieste di prova.

Quanto alla riduzione delle liste della difesa operata dal giudicante, a proposito dei poteri conferiti al giudice nell’ammissione dei mezzi di prova, va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità la denuncia della violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell’imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 c.p.p. (in tal senso vds. Sez. 5, Sentenza n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559).

Tanto osservato, nel motivo in esame risulta alquanto generica (e comunque non superabile sulla sola base dell’allegazione relativa a un presunto disequilibrio fra i mezzi di prova addotti dalle parti) la lagnanza de qua sotto il profilo della specificazione della rilevanza delle prove testimoniali indicate dalla difesa e non ammesse dal giudice, non bastando a tal fine la semplice definizione di dette prove come "pregnanti", salvo quanto si dirà in seguito a proposito delle più specifiche lagnanze sui mezzi di prova non ammessi; quanto invece all’esame dell’imputato, a parte quanto si dirà oltre a proposito del suo allegato impedimento a comparire all’udienza del 24 luglio 2014, risulta in primo luogo dalla motivazione della sentenza impugnata che il D.L. non si era fino ad allora presentato avanti il Tribunale di Lagonegro; in secondo luogo, emerge dagli atti (vds. in specie le argomentazioni riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado) risulta che, mentre alle precedenti udienze l’impedimento del D.L. per ragioni di salute era documentato come assoluto, tale non risultava quello attestato in riferimento all’udienza del 24 luglio 2014; del resto è ius receptum che la revoca disposta dal giudice di primo grado dell’esa­me, richiesto dal difensore, dell’imputato non comparso all’udienza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l’imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma del­l’art. 523 c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257312).

Per quanto attiene invece alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, laddove essa era riferita alla richiesta di acquisizione di una trascrizione di una conversazione volta a comprovare che il S. avrebbe espletato lavori anche al di fuori delle sue mansioni all’interno della Euroeco, risulta in atti che la conversazione, intercorsa nel 2009, era stata trascritta con perizia asseverata in data 26 maggio 2014, e non può pertanto qualificarsi come prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ma va piuttosto ascritta all’ipotesi generale di rinnovazione di cui all’art. 603 c.p.p., comma 1. È comunque corretta la motivazione resa dalla Corte distrettuale in ordine al rigetto della richiesta rinnovazione dell’istruzione in mancanza dell’assolvimento - da parte della difesa - dell’onere di comprovare l’esplicitazione delle ragioni della rilevanza di tale trascrizione, che tuttavia, per come si ricava in atti, non risultano essere state portate a conoscenza della Corte di merito.

Per quanto concerne le rimanenti richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disattese dalla Corte di merito, esse vanno a loro volta sicuramente inquadrate nell’ordinaria ipotesi di rinnovazione di prove ex art. 603 c.p.p., comma 1, (trattandosi di prove "nuove", in quanto non precedentemente assunte, e non di prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado).

Vale a questo punto la pena chiarire che, rispetto a tale fattispecie, trova la sua massima espansione il principio, affermato a più riprese anche dalle Sezioni Unite, in base al quale la rinnovazione del­l’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; in tema di rinnovazione di prove peritali, vds. Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062). Più recentemente, la stessa giurisprudenza apicale di legittimità ha riaffermato il principio in base al quale il principio di immediatezza non può essere usato per modificare la natura del giudizio di appello, sostanzialmente cartolare, e renderlo un novum iudicium (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431). Senza contare che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337).

Nella specie, sulla scorta degli atti e di quanto riversato nello stesso motivo di ricorso, non è configurabile alcuna violazione di legge, né alcun vizio di motivazione da parte della Corte distrettuale, a fronte di un quadro probatorio che copriva tutti gli aspetti della vicenda ed escludeva la necessità di sviluppare temi di prova ulteriori in carenza dei quali il giudice dell’appello non potesse decidere allo stato degli atti.

La presunzione relativa di completezza e la natura eccezionale dell’integrazione probatoria in appello valgono anche per quanto riguarda la richiesta di perizia grafologica sulle firme apparentemente apposte dal S. in calce alle dichiarazioni di ricevuta dei dispositivi di protezione (sull’applicazione di tali principi anche alle richieste di perizia avanzate ex art. 603 c.p.p., vds. per tutte Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999 Rv. 213637). Nella specie, del resto, non vi era alcuna necessità di colmare una lacuna costituita da un tema di prova inesplorato, atteso che era stata acquisita agli atti del giudizio una consulenza grafologica espletata in una causa di lavoro ed avente ad oggetto - a quanto è dato comprendere - le stesse firme; tale consulenza, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, è perfettamente acquisibile e utilizzabile, atteso il prevalente e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale è legittima l’acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile (ancorché non ancora definito con sentenza passata in giudicato), attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell’art. 234 c.p.p. (Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 07/11/2017, dep. 2018, Busetti, Rv. 272551; Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 23/11/2011, dep. 2012, G. ed altri, Rv. 252127).

[Omissis]

 

Sommario:

La questione - Il quadro normativo di riferimento - L’impostazione formale della giurisprudenza - NOTE


La questione

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione la pronuncia della Corte di appello di Potenza, che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Lagonegro nei confronti di un soggetto imputato del delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tra i vari motivi di ricorso presentati avverso la pronuncia della Corte lucana, l’imputato lamentava l’utilizzazione, senza il suo consenso, di una consulenza grafologica svolta nell’ambito di un giudizio di lavoro non ancora definito con sentenza passata in giudicato. Tale prova, in particolare, attestava il carattere apocrifo delle firme apparentemente apposte dalla persona offesa in calce alle dichiarazioni di ricevuta dei dispositivi di protezione individuale, che, nella tesi dell’accusa, l’imputato aveva omesso di fornire ai dipendenti. Il Giudice di legittimità ha dichiarato in poche righe l’infondatezza del motivo di ricorso, evidenziando l’utilizzabilità della prova e richiamando, a sostegno della decisione, altre due pronunce, che hanno affermato l’acquisibilità nel processo penale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., della consulenza tecnica depositata in quello civile, ancorché non concluso con una sentenza irrevocabile, data la sua natura di prova documentale [1]. Quest’ultime sentenze rilevano [continua ..]

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Il quadro normativo di riferimento

A differenza del codice Rocco che, ispirato ad una logica inquisitoria, dedicava alla prova documentale una disciplina scarna in ragione del carattere prevalentemente scritto del processo [2], il codice di rito del 1988 muove da una prospettiva diametralmente opposta. Nell’ambito di un processo (almeno nelle ambizioni) improntato all’oralità, il documento da regola diventa eccezione, con la conseguenza che, onde evitare l’apertura di «una breccia non indifferente nel sistema congegnato al fine di garantire l’oralità e l’immediatezza del dibattimento», il legislatore ha ritenuto utile «fissare strumenti concettuali chiari, idonei a orientare l’interprete sul piano applicativo» [3]. Pur nella consapevolezza dell’opportunità di privilegiare le prove costituende, il codice di rito non si è limitato a disciplinare le prove documentali in senso stretto, intese come «res preesistenti al di fuori ed indipendentemente al processo» [4], ma ha incluso nel capo dedicato ai documenti anche i verbali di prove di altri procedimenti, la cui acquisizione è regolata dall’art. 238 c.p.p. Questa scelta, motivata dalla volontà di ovviare agli inconvenienti della trattazione separata dei procedimenti e di favorire la circolazione del materiale probatorio, ha destato non poche perplessità [5]: da un lato, dalla stessa sistematica del codice, [continua ..]

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L’impostazione formale della giurisprudenza

Nell’intricato quadro normativo ora descritto si inserisce quella giurisprudenza, di cui la sentenza in commento è espressione, che, in dispregio dei (pur criticabili) presidi di tutela predisposti dall’art. 238 c.p.p., ritiene che la consulenza tecnica svolta in un processo civile possa essere acquisita in quello penale come prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Il problema posto da questo tipo di pronunce non è affatto secondario, atteso che, al contrario degli auspici della dottrina, la consulenza proveniente dal processo civile non è utilizzata soltanto per dimostrare che in quella sede è stato richiesto un parere tecnico e sono state compiute determinate attività, ma anche per provare i fatti sottesi a quegli accertamenti [31]. E la decisione in esame ne è un esempio lampante, dato che il parere dell’esperto è stato sfruttato non già per attestare l’intervento del consulente nell’altro processo, bensì per affermare la natura apocrifa delle firme apposte in calce alle dichiarazioni di ricevuta dei dispostivi di protezione individuale che l’imputato non aveva fornito ai propri dipendenti. L’intuizione su cui tale orientamento si fonda è che, in ambito civilistico, la consulenza tecnica non è considerata un mezzo di prova, bensì un mero strumento di ausilio del giudice nella valutazione delle prove, con il corollario che ben [continua ..]

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NOTE

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