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Tutela della salute in carcere ed esigenze cautelari: la Corte di cassazione afferma il diritto dell´imputato detenuto alla visita del medico di fiducia
di Mario Peraldo, Dottorando di ricerca in Procedura penale - Università degli Studi di Genova
Con la pronuncia in epigrafe la Corte di cassazione riconosce il diritto dell’imputato detenuto a ricevere in carcere, a proprie spese, le visite e le cure di medici specialisti di fiducia. La visita del sanitario costituisce, infatti, proiezione del diritto fondamentale alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione. Di particolare interesse è l’individuazione dei limiti posti alla discrezionalità del giudice procedente nel decidere sull’autorizzazione: secondo l’interpretazione della Corte, al giudice è preclusa ogni valutazione in ordine alla necessità o all’utilità della visita richiesta dal detenuto. L’autorità giudiziaria, invero, può negare o limitare l’accesso in carcere da parte di medici esterni soltanto in presenza di specifiche e ineludibili esigenze cautelari da individuarsi in concreto, in assenza delle quali il diritto alla visita fiduciaria non può soffrire limitazioni di sorta.
The Supreme Court of Cassation recognizes the inmates right to receive, at their own expense, during precautionary detention in prison, medical visits and cares by doctors coming from free society. The medical examination, indeed, is a concrete expression of the foundamental right to health guaranteed by Article 32 of Constitution of Italy. In addition, the judgement establishes binding limits for judiciary authority while deciding with regard to the authorization of medical visits: the proceeding judge is enabled to examine the real need and the utility of the visit for the inmate, and he can instead deny or set limits to this right just in case of specific and insourmontable preventive needs that have to be specifically identified. In the absence of such procedural matters, the right to medical visit can’t be limited in any way.
Cassazione Penale, sez. III, sentenza 14 novembre 2019, n. 49808 - Pres. Sarno; Rel. Semeraro
Il giudice per le indagini preliminari non può respingere la richiesta del detenuto di farsi visitare in carcere, a sue spese, dai suoi medici di fiducia. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso di un indagato sottoposto a carcere cautelare per gravi reati, sottolineando che i detenuti e gli internati, possono chiedere di essere visitati a proprie spese, da un medico di fiducia “senza che ricorrano limiti e condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l’accertamento sanitario delle proprie condizioni”).
[Omissis]
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 23/05/2019 n. 27499, la Corte di cassazione sez. 4, ha annullato con rinvio l’ordinanza del 12/03/2019 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con la quale fu rigettata l’istanza di M.S. di autorizzare i medici O. e C. ad accedere presso l’istituto penitenziario ove si trova ristretto il detenuto al fine di sottoporlo ad una visita specialistica, rilevando che: - la norma contenuta nella L. n. 354 del 1975, art. 11, comma 12, (nella vigente formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 123 del 2018, art. 1) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo ed in questa prospettiva giuridica deve essere letta ed interpretata; - i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l’accertamento sanitario delle proprie condizioni; - l’autorizzazione del giudice che procede, fino alla sentenza di primo grado, ha l’evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma l’esclusivo fine di delibare (e quindi motivare) se l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato aveva violato la normativa di riferimento là dove opina l’esigenza di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visita medica esterna e là dove stigmatizza come "pretesa" quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente, costituzionalmente garantito. 1.2. In sede di rinvio, il giudice per le indagini preliminari ha rilevato di aver richiesto, prima del provvedimento annullato, una relazione sanitaria sulle condizioni di salute del detenuto, dalla quale non si evincevano criticità; ha riportato i capi di imputazione oggetto dell’ordinanza cautelare; ha affermato che l’indagato è soggetto estremamente pericoloso che in qualsiasi modo può veicolare notizie avvalendosi di contatti con persone esterne. Il giudice per le indagini preliminari ha rilevato che le indagini preliminari, complesse, sono in corso e che grande attenzione è prestata nei confronti dei richiedenti colloqui; che autorizzando incontri con sanitari esterni senza alcuna, neanche apparente motivazione o ragione, finirebbe per essere aggirata la normativa sui colloqui, con incidenze negative sulle indagini preliminari in corso. 2. Avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.S., deducendo, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), i vizi di violazione di legge e della motivazione, non essendo stati osservati i principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato: il giudice per le indagini preliminari è incorso nella stessa violazione di legge già contenuta nel provvedimento annullato con la sentenza della sez. 4 del 23/05/2019, avendo nuovamente ritenuto che l’autorizzazione degli incontri con sanitari esterni debba avere una motivazione o ragione, mentre la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che con l’autorizzazione il giudice non può sindacare in alcun modo l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, perché l’art. 11 trova il suo fondamento nel diritto costituzionale alla salute. È poi errato il parallelo con la normativa sui colloqui, tenuto conto delle diverse finalità dei due istituti. Quanto poi alla tutela delle finalità investigative, la motivazione è del tutto apparente, come ritenuto sia dal procuratore generale che dal ricorrente, trattandosi di considerazioni di tipo generale. La motivazione non indica in alcun modo quali siano i concreti elementi in base ai quali si possa affermare che i contatti con i due medici possano far veicolare informazioni all’esterno o avere concreta incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Per altro, la stessa difesa ha suggerito modalità di esecuzione delle visite che possano garantire il diritto alla salute ed alla segretezza delle indagini. Non risulta neanche che l’indagato sia sottoposto ad un regime differenziato. 2. Dunque, sussistono i vizi di violazione di legge e della motivazione dedotti. Si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame; il giudice si atterrà ai principi di diritto già enucleati. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma - ufficio gip. [Omissis]
Sommario:
La vicenda oggetto del giudizio - Repetita iuvant: il percorso argomentativo e i principi di diritto affermati dalla Corte - Il diritto del detenuto alla visita del sanitario di fiducia e il quadro normativo a seguito dei recenti interventi riformatori (D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) - L’autorizzazione preventiva del giudice procedente e i limiti dettati da esigenze cautelari - Considerazioni conclusive - NOTE
La vicenda oggetto del giudizio
La sentenza in commento origina dalla richiesta di un indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, il quale si rivolgeva al giudice per le indagini preliminari chiedendo di autorizzare l’accesso in istituto di due medici specialisti per sottoporsi ad una visita medica di controllo. Il giudice procedente, competente a decidere ai sensi dell’art. 11, comma 12, l. 26 luglio 1975, n. 354, rigettava la domanda sulla base della mancata allegazione da parte del detenuto delle ragioni giustificative della visita medica, negando che la pretesa dell’interessato potesse costituire un suo diritto. L’indagato ricorreva, una prima volta, per cassazione avverso l’ordinanza reiettiva lamentandone l’illegittimità per violazione del diritto fondamentale alla salute sancito dall’art. 32 Cost. Il ricorso veniva accolto dalla Corte che disponeva l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per la celebrazione del nuovo giudizio [1]. Anche il giudizio di rinvio, tuttavia, si concludeva con il rigetto della domanda avanzata dal detenuto. Il giudice, infatti, con argomentazioni sostanzialmente conformi a quelle già censurate nella prima pronuncia della Suprema Corte, negava la sussistenza, nel caso di specie, di un’effettiva necessità della visita medica e, inoltre, opponeva al suo svolgimento asserite esigenze cautelari a tutela delle indagini in corso. In particolare, [continua ..]
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Repetita iuvant: il percorso argomentativo e i principi di diritto affermati dalla Corte
Dalla sommaria ricostruzione della vicenda processuale si evince come la Corte di cassazione, stante la ritrosia del giudice di merito ad adeguarsi ai dicta resi all’esito del primo annullamento con rinvio, ha dovuto confermare in una seconda pronuncia l’interpretazione della disciplina contenuta nell’art. 11, comma 12, ord. penit. Le due sentenze di legittimità che hanno censurato le rispettive ordinanze del giudice di merito hanno contenuto tra di loro, sostanzialmente, conforme e individuano principi di diritto di particolare rilevanza sul tema della tutela della salute in carcere e dei delicati equilibri che intercorrono tra l’esercizio del diritto alla visita “fiduciaria” e le esigenze di natura processuale. In via preliminare la Corte, dopo aver rievocato un proprio precedente conforme [2], ribadisce che la possibilità data al detenuto - sia esso condannato definitivo, internato o imputato - di richiedere, a proprie spese, la visita di medici esterni «trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo [3]», presidiato dall’art. 32, comma 1, della Costituzione. Viene, in tal modo, censurata expressis verbis la motivazione del g.i.p. nella quale il diritto del detenuto alla visita “esterna” era stato, di fatto, degradato a mera “pretesa” priva di tutela giuridica. Al [continua ..]
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Il diritto del detenuto alla visita del sanitario di fiducia e il quadro normativo a seguito dei recenti interventi riformatori (D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123)
La disposizione posta sotto la lente dal giudice di legittimità è l’art. 11, comma 12, ord. penit. ove si prevede che «i detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia». La stessa possibilità è, poi, estesa dalla norma anche ai soggetti imputati, purché previamente autorizzati dal giudice precedente. Infine, a completamento della disciplina normativa, viene prevista la possibilità che il personale sanitario sia autorizzato a fare ingresso nell’istituto penitenziario anche per eseguire trattamenti medici, chirurgici e terapeutici all’interno delle infermerie o dei centri clinici ivi presenti [5]. La tutela della salute in ambito carcerario rinviene la sua disciplina positiva nell’ordinamento penitenziario e nella legislazione complementare ed è integrata, a livello di fonti sovraordinate, dal riconoscimento espresso della salute come diritto fondamentale dell’individuo contenuto nell’art. 32, comma 1, Cost. [6] e dai numerosi principi enunciati dall’ordinamento sovranazionale [7]. Nell’ambito della più ampia opera di revisione normativa che ha interessato di recente la materia dell’esecuzione penale [8], anche la disciplina dell’assistenza sanitaria è stata oggetto di un profondo restyling [9]. Gli interventi di riforma sono [continua ..]
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L’autorizzazione preventiva del giudice procedente e i limiti dettati da esigenze cautelari
Il diritto alla visita e al trattamento sanitario “fiduciario”, come visto, è riconosciuto dall’ordinamento penitenziario indistintamente a tutte le persone detenute, quale che sia la posizione giuridica dell’interessato. La pronuncia in commento, tuttavia, assume particolare interesse per quanto riguarda i soggetti imputati, la cui condizione detentiva pone, da sempre, delicate questioni istituzionali [30]. Anzitutto, si deve osservare che il novellato art. 11, comma 12, ord. penit. ha confermato l’opzione tradizionale sull’attribuzione del potere autorizzativo della visita del medico di fiducia, mantenendo come criterio rilevante quello della posizione giuridica rivestita dal detenuto al momento della richiesta [31]. Anche a seguito della riforma, infatti, permane il diverso regime di autorizzazione che si ritrova anche in altri istituti disciplinati all’interno dell’ordinamento penitenziario [32]. Mentre la competenza a decidere sulle richieste di visita dei condannati e degli internati è attribuita al direttore dell’istituto carcerario, con riferimento agli imputati (ma soltanto fino alla pronuncia di primo grado) la legge devolve la decisione all’autorità giudiziaria procedente, così valorizzando il criterio generale sancito dall’art. 279 c.p.p. per l’individuazione del giudice competente in materia di misure cautelari personali [33]. La [continua ..]
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Considerazioni conclusive
La decisione della Corte si colloca nel movimento di riscoperta dei diritti umani nel contesto carcerario, testimoniata icasticamente dalla recente interpolazione dell’art. 1, comma 3, ord. penit. ove si afferma la necessità che «ad ogni persona privata della libertà personale [siano] garantiti i diritti fondamentali» [50]. Alla luce di un dato normativo, il nuovo art. 11, comma 12, ord. penit., in cui il riformatore non ha accolto la proposta di inquadrare l’accesso al medico di fiducia quale vero e proprio diritto del detenuto [51], si conferma una volta di più la peculiare forza espansiva dei principi costituzionali che veicolano diritti “fondamentali” dell’individuo, quali espressione del principio di dignità umana [52]. Rimettendo al centro dell’esecuzione penitenziaria la questione dei diritti dei detenuti, gli interventi di riforma che hanno interessato di recente la materia penitenziaria, per quanto depotenziati nel corso del tortuoso iter di approvazione legislativa, hanno contribuito a “fertilizzare” il terreno normativo, innescando un trend garantista cha ha coinvolto anche lo specifico settore della sanità penitenziaria. La pronuncia in commento sembra, sotto tale profilo, emblematica. Pur in difetto di un dato normativo espresso, la Corte si fa portatrice dell’opera di riconoscimento del diritto del detenuto alla visita medica [continua ..]
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NOTE