Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia UE (di Francesca Dri e Elisa Grisonich)


La Corte di Giustizia chiarisce l’ambito applicativo della decisione quadro 2008/947/GAI (Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 26 marzo 2020, causa C-2/19) di Elisa Grisonich Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’ambito operativo della decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. In particolare, la pronuncia dei Giudici di Lussemburgo è intervenuta a seguito di un rinvio pregiudiziale formulato dal Riigikohus (Corte Suprema, Estonia), in merito all’interpretazione dell’art. 1, § 2 dell’atto de quo. L’interrogativo concerneva l’applicabilità della decisione quadro al riconoscimento di una sentenza che irroga una pena detentiva, la cui esecuzione è sospesa alla condizione del mero rispetto di un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato. Più specificamente, nella fattispecie concreta, le autorità competenti lettoni avevano richiesto a quelle estoni di riconoscere e dare esecuzione a una sentenza di condanna a una pena detentiva di tre anni, condizionalmente sospesa. Tale domanda era stata accolta dal Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harrju, Estonia) con una pronuncia successivamente confermata in sede di appello. Sennonché, avverso quest’ultimo provvedimento il condannato aveva proposto impugnazione dinanzi alla Corte Suprema estone, la quale aveva manifestato dubbi in ordine al riconoscimento della pronuncia lettone. Si era, in particolare, osservato che la sospensione dell’esecuzione della pena disposta con siffatta decisione non sarebbe stata subordinata ad alcuna precisa misura di sospensione condizionale, al di fuori del mero obbligo di non commettere un nuovo reato doloso. A detta del giudice del rinvio, quest’ultima ipotesi non sarebbe potuta corrispondere ad alcuna delle misure contemplate dall’art. 4, § 1, decisione quadro 2008/947/GAI. Ebbene, la Corte di Giustizia è pervenuta a una conclusione opposta, sulla scorta di un articolato ragionamento. In primo luogo, i Giudici hanno chiarito che l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato nelle more del periodo di sospensione dell’esecuzione della pena costituirebbe una misura di sospensione condizionale ai sensi della definizione fornita dall’art. 2, punto 7, decisione quadro. Precisato tale aspetto, la Corte ha analizzato la disposizione di cui all’art. 4, § 1 dell’atto europeo, la quale prevede tassativamente le tipologie di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive, rispetto a cui la decisione quadro verrebbe in rilievo. Al riguardo, i Giudici di Lussemburgo hanno dato atto, sulla falsariga di quanto osservato [continua..]

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