Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti Europee (di Marcello Stellin)


Libertà personale – divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti – mandato d’arresto europeo (Corte di Giustizia U.E., 25 luglio 2018, causa C-220/18 PPU, M.L.) Con la sentenza in esame, i Giudici lussemburghesi si sono pronunciati a seguito di una domanda pregiudiziale, sollevata (ex art. 267 TFUE) dal Tribunale superiore del Land di Brema, avente ad oggetto l’interpretazione degli artt. 1 § 3, 5 e 6 § 1 della Decisione quadro 2002/584/GAI (sul mandato d’ar­resto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, modificata dalla successiva Decisione quadro 2009/299/GAI), in combinato disposto con l’art. 4 della CDFUE: il primo gruppo di norme concerne, rispettivamente, l’obbligo di rispettare i fondamentali diritti e principi giuridici sanciti dall'art. 6 TUE, le condizioni cui lo Stato richiesto può eventualmente subordinare l’esecuzione del M.A.E., nonché la determinazione delle autorità giudiziarie competenti; la seconda disposizione appare, invece, i­dentica – per formulazione, significato e portata (art. 52 § 3 CDFUE) – alla norma di cui all’art. 3 Cedu che, a sua volta, proibisce la tortura, le pene ed i trattamenti inumani o degradanti. Si volga brevemente lo sguardo alla fattispecie concreta. In data 16 agosto 2017, il pubblico ministero di Brema riceveva, da parte del Ministero della Giustizia ungherese, un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Nyíregyháza (§ 20), finalizzato all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un cittadino ungherese, tale M.L., per i reati di percosse, lesioni, danneggiamento, truffa semplice e furto con scasso, commessi tra febbraio e luglio 2016 (§ 19). Nelle more, in data 14 settembre 2017, M.L. veniva condannato, in absentia, ad una pena detentiva pari ad anni uno e mesi otto di reclusione (§ 21). Con lettera datata 20 settembre 2017, il Ministero della Giustizia ungherese, rispondendo ad una richiesta del pubblico ministero di Brema, comunicava gl’istituti di pena in cui il soggetto sarebbe stato custodito in caso di esecuzione del M.A.E.: quello di Budapest, durante la procedura di consegna, e quello di Szombathely, nella fase successiva; il Ministero assicurava, inoltre, che – anche nell’ipotesi di trasferimento presso un carcere diverso da quelli indicati – il soggetto ricercato non avrebbe, in ogni caso, subito alcun trattamento contrario agli artt. 4 CDFUE e 3 CEDU (§ 22). In data 31 ottobre 2017, il Tribunale distrettuale di Nyíregyháza emetteva un nuovo M.A.E., finalizzato, questa volta, all’esecuzione della pena detentiva inflitta (§ 23). Il soggetto veniva posto in stato di arresto provvisorio, a fini estradizionali, tanto il 23 novembre 2017, su decisione del Tribunale superiore del Land di Brema, quanto il 12 dicembre [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018