Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La nuova procedibilità a querela: luci ed ombre del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (di Francesco Mazza - Avvocato del Foro di Roma)


Il legislatore nazionale con il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha attuato (purtroppo solo in parte) la delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103. Il provvedimento in oggetto si compone di 13 articoli che modificano la procedibilità per taluni reati: il diverso regime non sarà più d'ufficio ma a querela. L'intento pare essere quello di adeguare la normativa vigente al mutato valore dei beni giuridici tutelati ma soprattutto rispondere alla esigenza di alleggerire l'oramai insostenibile carico di lavoro degli uffici giudiziari ed accrescere l'efficacia del sistema repressivo. Tali esigenze di deflazione giudiziaria però, se attuate senza una precisa strategia politico-criminale, rischiano di compromettere la funzione della pena, scalfendone non poco l'effettività.

The new prosecutability upon complaint: lights and shadows of the legislative decree 10th april 2018, n. 36

The domestic legislature partially implemented the enabling act n. 103 of 23thJune 2017 through the legislative decree n. 36 of 10thApril 2018.

The measure is composed by 13 articles that amend the prosecutability of certain crimes: the new legal regime will be upon complaint instead of ex officio. The aim seems to adapt the existing legal framework to the changed value of the protected juridical goods, but above all to satisfy the need of relieve the judicial offices excessive workload and to enhance the effectiveness enforcement system.

However this need of judicial deflation may adversely affect the punishment function and effectiveness if implemented without a precise political-criminal strategy.

 
L'AMPLIAMENTO DELLE FATTISPECIE PERSEGUIBILI A QUERELA E LA SUA INCIDENZA SUL VERSANTE DELLA PREVENZIONE Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 attua, sebbene, come si vedrà, solo in parte, la delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, nella sezione relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati [1]. La scelta di mutare il regime di perseguibilità di fatti costituenti reato, tuttavia, non è nuova nel nostro ordinamento, essendo ciò già accaduto in passato, ad esempio, con la l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha avuto incidenza anche nell'ambito dei delitti contro il patrimonio. In particolare, tale scelta viene comunemente giustificata sulla circostanza che l'originaria prevalenza dell'interesse pubblico alla punizione è considerata aver perduto rilievo a fronte della perdurante valutazione positiva dell'interesse privato, tanto da necessitare un affievolimento della reazione penale e da poter essere finanche del tutto inappropriatamente annoverata tra le forme di depenalizzazione [2]. Su questa ultima direttrice si è, poi, prevalentemente orientato il sistema penale utilizzando sempre di più la depenalizzazione nel quadro dei meccanismi di deflazione penale [3] sino a giungere ai più recenti dd.llggss. 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8 [4], attraverso i quali, ancora una volta, si è inciso sui delitti contro il patrimonio, sotto l'influsso di contraddittorie esigenze politico-criminali di natura contingente e sulla emozione del momento; delegando, spesso, al giudice, il compito di adeguare il trattamento punitivo alla mutata realtà sociale, con evidenti disparità di trattamento, e compromettendo, così, la stessa credibilità del sistema [5]. Difatti, in tale ultima occasione è stato rivisitato anche il regime di perseguibilità a querela della persona offesa del delitto di cui all'art. 635, comma 1, c.p., integralmente riscritto dall'art. 2, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 7 del 2016. Assai più raramente, quindi, si è fatto ricorso all'istituto della querela che introduce pur sempre un elemento di alea nella repressione dei reati e che può finire con una interferenza sulla funzione generalpreventiva, atteso che, come tra breve verrà illustrato, non sembra vera la diffusa affermazione secondo la quale la gran parte dei reati non perseguibili di ufficio presentano una gravità modesta tanto che la stessa querela può incidere sulla diversa funzione specialpreventiva della pena. Questi continui interventi e ripensamenti del legislatore denotano la mancanza di una univoca scelta di politica criminale e molto spesso nella loro superficialità dimenticano che la tutela apprestata dall'or­dinamento nella [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018