Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decreto penale: il giudice può restituire gli atti al pubblico ministero al fine dell'eventuale richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (di Agostino Sabatino - Dottore in giurisprudenza)


Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite, conformandosi all'orientamento maggioritario già sviluppatosi sul punto in seno alla giurisprudenza di legittimità, escludono l'abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero affinché valuti l'opportunità di richiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto.

The judge for preliminary investigations may refer the documents to the public prosecutor for the purpose of filing a request for particular tenuousness of the fact

With the sentence in comment, the United Sections of the Supreme Court, conforming to the majority orientation already developed as part of the jurisprudence of legitimacy, exclude the abnormity of the provision with which the judge for preliminary investigations, invested with the request for issuance of criminal decree of condemnation, return the documents to the public prosecutor so that it assesses the opportunity to request the filing of the proceedings for particular tenuousness of the fact.

 
PREMESSA Con la recente sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate a pronunciarsi su una questione particolarmente delicata, relativa alla qualificabilità come atto abnorme del provvedimento col quale il giudice per le indagini preliminari – investito di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna – disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, invitandolo, altresì, a valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. Anzitutto, occorre partire da una attenta analisi della vicenda processuale che ha sollecitato la rimessione, del caso di specie, alla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole. LA VICENDA PROCESSUALE La vicenda di riferimento trae origine dalla presentazione, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, di una richiesta motivata di emissione di decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 459, comma 1, c.p.p., nei confronti di un soggetto in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624 c.p. Nello specifico, al predetto veniva contestato di avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette. A tal fine, si introduceva in un furgone in sosta, lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire però a portare a compimento l'azione, perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la richiesta, restituiva gli atti al pubblico ministero, invitandolo a valutare – dopo aver acquisito il certificato penale dell'imputato – la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per denunciarne, con unico motivo, l'abnormità. Richiamata la nozione di atto abnorme, il pubblico ministero ricorrente censurava l'indebito superamento, da parte dell'organo giudicante, dei limiti che l'ordinamento processuale gli impone nell'eser­cizio della sua funzione di controllo sulle determinazioni del pubblico ministero, in tema di esercizio dell'azione penale, richiedendo, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con la conseguente restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari competente, affinché provveda sulla richiesta, presentata ab origine, di emissione del decreto penale di condanna. L'ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA QUARTA SEZIONE La Quarta Sezione penale presso la Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, rilevando sul punto la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale. Successivamente, il primo Presidente [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018