Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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La procedibilità dei reati sessuali in caso di mutamento della procedibilità dei reati connessi (di Nicola Pisani, Professore ordinario di Diritto penale – Università degli Studi di Teramo)


In sede di conversione del d.l. n. 162/2022, la l. n. 199/2022 ha introdotto una disciplina transitoria ad hoc per i reati in materia sessuale: la nuova previsione di cui all’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150/2022 chiarisce che per i reati di cui agli art. 609-bis, 612-bis e 612-ter, c.p. connessi ad un reato procedibile d’ufficio e commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, continua a procedersi d’ufficio nonostante il reato connesso sia divenuto procedibile a querela per effetto delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 150/2022. La scelta di perpetuare la procedibilità d’ufficio per reati in materia sessuale nonostante il venir meno delle ragioni di ordine processuale che ne giustificano l’estensione ex art. 609-septies, comma 4 c.p. non sembra pienamente sintonica alla ratio garantista del regime di procedibilità a querela in materia di reati sessuali.

The regime of prosecution of sexual offenses in case of change prosecution of related offenses

The Conversion Law no. 199/2022 of the Legislative Decree no. 162/2022 introduced ad hoc transitional rules for sex crimes: the new provision in art. 85, co. 2 of the Legislative Decree no. 150/2022 clarifies that for offenses punishable by articles 609 bis, 612 bis and 612 ter of the Criminal Code related to a crime prosecutable ex officio and committed before the reform came into force, they continue to be prosecuted ex officio despite the fact that the related crime has become prosecutable on complaint as a result of provisions contained in Legislative Decree no. 150/2022. The decision to keep unchanged the ex officio prosecution of sex crimes despite the disappearance of procedural reasons justifying its extension under article 609 septies, co. 4 of the Criminal Code does not seem fully compatible with the guarantee significance  of the regime of prosecution on complaint in sexual offenses.

SOMMARIO:

1. Posizione del problema. Le esigenze querela-selezione e querela garanzia - 2. La disciplina transitoria ex art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022 - 3. Riflessioni sulla ratio della disciplina transitoria in materia di reati contro la libertà sessuale - NOTE


1. Posizione del problema. Le esigenze querela-selezione e querela garanzia

In materia di delitti contro la libertà sessuale la selezione del regime di procedibilità rappresenta storicamente un momento di confronto fra le istanze di tutela dell’autodeterminazione della vittima e il contrapposto interesse ordinamentale alla punizione dell’autore della violenza sessuale [1]. Pur in presenza di un rilevante interesse pubblico all’accertamento dei reati sessuali, la ratio di mantenere ferma la perseguibilità a querela si spiega tradizionalmente con l’esigenza di demandare alla stessa persona offesa la scelta di sottoporre alla pubblicità del processo fatti particolarmente gravi, attinenti alla vita privata dell’offeso o ai suoi rapporti personali [2].

Coerentemente con l’impianto originario del Codice Rocco, il fondamento giustificativo della scelta di derogare alla procedibilità d’ufficio per l’accertamento e la repressione di delitti sessuali costituisce la più manifesta espressione della querela nella sua dimensione garantista [3]. Senza soluzione di continuità con le scelte del previgente ordinamento, l’attuale procedibilità a querela in materia di delitti sessuali mira a consentire alla vittima di sottrarsi alle incombenze del processo e agli effetti in termini di c.d. vittimizzazione secondaria che esso comporta, oltre alla “ulteriore lacerazione morale e sociale connessa alla ricostruzione del reato subito” dalla vittima [4].

Le preminenti esigenze di tutela della riservatezza della vittima poste a base di un vero e proprio diritto potestativo alla punizione [5], dunque, sono tali da paralizzare la pretesa punitiva statuale sempreché l’istruttoria di un reato connesso perseguibile d’ufficio non vanifichi la ratio di detta garanzia, a determinare la diffusione del fatto in vista dell’accertamento del connesso reato che la procedibilità a querela mira ad evitare [6].

Verso opposta direzione vanno le esigenze di deflazione processuale perseguite dalla riforma Cartabia, che sembrano giustificare un certo affievolimento delle garanzie che l’impianto originario del Codice Rocco assegnava al regime di procedibilità. Nel solco delle precedenti esperienze di riforma della giustizia penale, invero, l’obiettivo deflattivo è divenuto il perno del regime della procedibilità a querela, intesa quale strumento volto a conciliare in maniera sistematica la superfluità della pena in concreto con il contenimento del sovraccarico giudiziario [7].

In altri termini, la predisposizione di rimedi di deflazione endoprocessuale coincide con l’incre­mento del catalogo di reati perseguibili a querela, così da condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, a una valutazione in concreto della persona offesa anche in itinere [8]. E, proprio in coerenza con il principio di extrema ratio della sanzione penale, il mutamento del regime di procedibilità dettato dalla riforma Cartabia mira ad una selezione ‘processuale’ di fatti di reato – ad alta frequenza applicativa – caratterizzati dal conflitto interpersonale tra autore e vittima [9], assegnando al titolare del bene giuridico tutelato o comunque a persona prossima al punto di incidenza della lesione, la valutazione in concreto in ordine al bisogno di pena.

Insomma, la scelta di neutralizzare gli effetti intertemporali del mutato regime di procedibilità per reati connessi a delitti sessuali ex art. 85, comma 2-ter cit. non sembra pienamente sintonica alla ratio della querela-garanzia.


2. La disciplina transitoria ex art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022

Sul versante del diritto intertemporale, con l’introduzione dell’art. 85 d.lgs. n. 160/2022, in via generale, la riforma Cartabia sembra sposare esplicitamente la tesi che il mutamento del regime delle condizioni di procedibilità, incidendo sull’an e sul quomodo di applicazione del precetto penale, integra un’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo da risolversi ai sensi dell’art. 2 c.p. Di qui la scelta di applicare retroattivamente il nuovo regime di procedibilità a querela per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, senza far valere la regola della cedevolezza del giudicato penale [10]. Così intesa, la norma in commento si colloca nel solco di una consolidata giurisprudenza che, si è pronunciata a più riprese in tema di intervenuta procedibilità a querela di taluni reati, ribadendo la “natura mista, sostanziale e processuale[..] che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità” sì da determinare un’applicazione retroattiva del novum [11].

Al fine di scongiurare il pregiudizio delle aspettative punitive del singolo, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, si è optato per una disciplina derogatoria della lex mitior frutto di un compromesso tra interessi contrapposti; nella specie, rilevando l’inopportunità della caducazione dell’azione penale per un “factum principis del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che, conseguentemente, vedrebbe diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole [12], la fattispecie complessa di improcedibilità si perfeziona solo dopo il decorso del termine canonico decorrente dall’entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022), data entro cui la parte offesa può autonomamente determinarsi attraverso la presentazione della querela.

Solo in questo modo, a fronte dell’intervento di una disciplina di favore per il reo, il si garantisce la persona offesa, in continuità con la legittima aspettativa di punizione ante riforma [13].

Andando oltre questa soluzione di equilibrio, tuttavia, il comma 2-ter dell’art. 85 cit. [14] stabilisce che per i reati previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, continua a procedersi comunque d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto rispetto al quale sia mutato il regime di procedibilità.

Più specificamente, la disposizione in commento ribadisce la regola già prevista per i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., procedibili ex officio ogniqualvolta ricorrano ipotesi di connessione con altro delitto per il quale deve procedersi d’ufficio (cfr. gli artt. 609-septies, comma 4, n. 4, 612-bis, comma 4, 612-ter, comma 5, c.p.).

Questa volta, per espressa previsione di legge, però, il mutamento del regime di procedibilità per i predetti reati di cui all’art. 2 cit. non è destinato ad incidere sulla procedibilità d’ufficio per i connessi reati in materia sessuale. Permane cioè la deroga al regime ordinario di procedibilità a querela, ancorché la procedibilità ‘interna’ al singolo reato connesso sia mutata.

Chiare sono le ragioni per cui la disciplina transitoria in parte qua ha destato le perplessità dei primi commentatori della riforma [15]: e cioè perché la n. 199/2022 sembra paralizzare gli effetti della riforma in punto di procedibilità dei reati connessi indicati.

In contrasto con il principio di retroattività della lex mitior, la previsione di cui all’art. 85 comma 2-ter cit. comporterebbe una disparità con il trattamento riservato per i medesimi fatti di violenza sessuale, stalking e revenge porn commessi dopo il 30 dicembre 2022 che – per effetto della riforma – divengono procedibili a querela della persona offesa.

A parità di interessi tutelati, una parte della dottrina ritiene che il problema sia arginabile accedendo alla tesi che esclude che le norme sulla procedibilità abbiano la natura di norma integratrice del precetto penale. Sicché la disciplina della successione di leggi penali nel tempo non dovrebbe propagarsi alle ipotesi di modifica di queste ultime, posto che non si tratterebbe di mutamento che incide sulla struttura della norma incriminatrice e segnatamente, sul giudizio di disvalore da questa recato. [16]. La stessa dottrina ritiene sostanzialmente aderente a tale proposta interpretativa il più recente orientamento giurisprudenziale per cui permane la procedibilità d’ufficio del reato sessuale a prescindere dall’accerta­mento del reato connesso; e così deve dirsi ininfluente per la deroga alla procedibilità a querela l’assoluzione dell’autore del reato connesso con la più ampia formula “per non aver commesso il fatto” [17] o perché il fatto non costituisce reato [18]; dello stesso avviso quella giurisprudenza che ritiene debba considerarsi irrilevante l’eventuale estinzione per prescrizione o per successiva abrogazione del reato connesso procedibile d’ufficio [19].

Ne consegue che la successione del regime di procedibilità dei delitti connessi ex artt. 609-septies, comma 4, n. 4, 612-bis, comma 4, 612-ter, comma 5, c.p., rappresenterebbe un mero presupposto di fatto, e non anche un’ipotesi di successione mediata, che per contro giustificherebbe la retroattività della disciplina più favorevole, in ossequio al rilievo costituzionale del principio del favor rei [20].


3. Riflessioni sulla ratio della disciplina transitoria in materia di reati contro la libertà sessuale

Contro la scelta di perpetuare la procedibilità d’ufficio dei reati sessuali, milita l’argomento dell’ir­ragionevolezza della negazione delle ragioni poste a fondamento della querela-garanzia per la vittima di un reato sessuale. E infatti, la procedibilità a querela del reato connesso elide le ragioni di ordine processuale che giustificano il venir meno della procedibilità a querela del reato sessuale.

Del resto, l’espressa deroga al principio di retroattività della norma penale più favorevole, al metro dell’art. 3 Cost., richiederebbe valide ragioni giustificatrici di una tale disciplina differenziata. [21]

Come si è avuto modo di vedere, il più recente intervento di riforma della giustizia penale ricorre alla querela nella sua dimensione prettamente selettiva [22], quale strumento processuale privilegiato attraverso il quale conciliare “la superfluità della pena in concreto con il contenimento del sovraccarico giudiziario [23] così da “liberare più decisamente la giustizia penale da contaminazione di interessi privati che possono trovare altrove la loro adeguata soddisfazione [24]. Con l’estensione del catalogo di reati procedibili a querela, il legislatore auspica la riduzione del carico giudiziario con una depenalizzazione di fatto [25] in tutte le ipotesi in cui il mancato esercizio della querela da parte delle vittime quiescenti o l’eventuale remissione della stessa per una sopraggiunta composizione di interessi, determini una valutazione in concreto di superfluità dell’azione penale [26].

In materia di delitti contro la libertà sessuale, invece, il regime di procedibilità di cui all’art. 8, l. n. 66/1996 – e da ultimo dall’art. 13, comma 4, l. n. 69/2019 – ha imposto agli interpreti il tradizionale raffronto fra due diverse ed opposte scelte di principio [27]: fra gli auspici di coloro che guardavano con favore alla procedibilità d’ufficio per tutti i delitti in parola, in linea con la creazione di un impianto sanzionatorio sufficientemente severo [28], e coloro i quali tendevano a privilegiare l’ideologia personalistica che pervade la materia [29], la riforma sembra aver optato per approntare un regime di compromesso fra gli interessi contrapposti [30].

Per effetto di tale scelta intermedia l’aumento progressivo delle ipotesi di reato procedibili d’ufficio è comunque ancorato ad un necessario bilanciamento con gli interessi alla riservatezza della vittima; non a caso la premessa logica irrinunciabile della procedibilità d’ufficio in ipotesi di connessione è rappresentata dal venir meno dell’esigenza di garantire il riserbo della vittima: a notizia diffusa, tanto valga procedere. [31] In altri termini, la ratio di detta disposizione ha consentito di derogare al regime ordinario di procedibilità in tema di delitti sessuali in ogni caso in cui l’indagine concernente il reato perseguito d’ufficio comporti la pubblicità di quello perseguibile a querela e, quindi, certamente nel caso di connessione teleologica o materiale, ma anche in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea a determinare comunque il venir meno dell’esigenza di riservatezza [32].

A partire da questa riflessione, l’estensione del regime di perseguibilità d’ufficio anche per i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. è stata sovente fatta dipendere da circostanze di connessione molto più ampie di quelle previste all’art. 12 c.p.p.: in casi di connessione ‘probatoria’ (art. 371 c.p.p.), ovvero alla presenza di reati commessi in occasione di altri – per eseguirne altri, o allorché la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza. [33] Sotto questo profilo, le maglie larghe dell’art. 609-septies, comma 4, n. 4, c.p. hanno favorito una interpretazione ampia di connessione, che denoterebbe un fenomeno di strumentalità dell’accertamento processuale del reato sessuale rispetto al reato procedibile d’ufficio.

D’altra parte, chi guarda da sempre con favore al progressivo ampliamento della procedibilità d’ufficio dei delitti sessuali – pur riconoscendo dignità individuale e personale alla libertà sessuale della persona – evidenzia l’opportunità dell’intervento punitivo statuale ogniqualvolta la rimessione della scelta punitiva alla stessa possa comportare il rischio che quest’ultima non abbia la forza o il coraggio di proporre querela [34].

Il più disinvolto approccio invalso nella prassi, tuttavia, funziona a patto di condividere l’idea per cui il fondamento della procedibilità a querela sia esclusivamente da rintracciarsi nella tutela della riservatezza della vittima.

Ben potrebbe essere, infatti, che la perseguibilità a querela in materia di reati sessuali fosse posta anche a presidio del diritto della vittima di decidere se esporsi o meno al c.d. clamor fori o del diritto della stessa a mantenere il riserbo sulla vicenda; ecco allora emergere alcune frizioni all’interno del sistema, specie a fronte di una prassi orientata ad assegnare rilevanza a casi di “connessione” atipica come quella occasionale, se non talvolta finanche casuale [35].

Non manca, peraltro, chi rileva la necessità di un collegamento reale e non meramente processuale atto a giustificare l’estensione della procedibilità d’ufficio, specie segnalando il rischio che il riferimento ad ogni forma “atipica” di connessione sarebbe frutto di un’applicazione analogica in malam partem di una norma da cui dipende l’an della punizione [36].

In definitiva gli scenari che possono darsi sono i seguenti: che per il reato connesso divenuto perseguibile a querela, la persona offesa abbia esercitato tale diritto potestativo nei termini previsti dal primo comma dell’art. 85 cit.; in tal caso la scelta della deroga alla procedibilità a querela del reato sessuale è sintonica alla originaria ratio della querela – garanzia e si giustifica al cospetto della eccezionalità del regime transitorio.

Per converso, la diversa lettura della disposizione – nel senso di perpetuare il regime di procedibilità a prescindere dall’effettivo esercizio dell’istanza punitiva per il reato connesso divenuto a querela – sarebbe affetta da irragionevolezza poiché non sorretta dalla ratio che sottende, nel regime ordinario, la deroga alla procedibilità a querela; e anzi le contrappone una logica eccentrica che impone ex lege il regime di procedibilità d’ufficio anche in contrasto con la volontà contraria della vittima del reato sessuale.

Lungi dal confermare la più ancestrale concezione di querela garanzia che perdura in tema di delitti sessuali, la disciplina transitoria rivela gli strascichi – o i propositi? – di una concezione oggettivistica e collettivistica del bene giuridico tutelato dalle norme sulla violenza sessuale.


NOTE

[1] F. Mantovani, Diritto penale, I delitti contro la persona, IV, Padova, Cedam, 2011, p. 375.

[2] Ibidem; la disciplina attuale, introdotta dall’art. 8 l. n. 66/1996 è stata successivamente modificata dall’art. 7 l. n. 38/2006 e da ultimo dall’art. 13, comma 4, l. n. 69/2019: sia pure con le rispettive modificazioni, il Legislatore ha sempre ritenuto di non doversi discostare, similmente al Codice del 1930, dal c.d. doppio regime; v. rec. I. Scordamaglia, Il volto sostanziale della querela e la sua disciplina, in Giur. it., 2021, p. 986.

[3] F. Giunta, Querela-selezione e condotte riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2019, p. 474 ss.; F. Giunta, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, Giuffrè, 1993, p. 37 s; sulla natura della querela, per tutti, cfr. U. Dinacci, voce Querela, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, Giuffrè, 1987, p. 43 ss.

[4] Così F. Giunta, querela-selezione, cit., p. 475.

[5] Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificamente rintracciato il “diritto potestativo in capo alla vittima che si risolve nell’attribuirgli il diritto di querela in un margine temporale significativamente più dilatato rispetto ai termini ordinari, [..] a condizione che le ragioni di riservatezza, che sono alla base del conferimento del diritto, restino tali e non siano in qualsiasi modo pregiudicate dai c.d. strepitus fori,” ossia “ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello perseguibile a querela” (sez. III, 18 maggio 2016, n. 37166, §2.1.2).

[6] In questi termini, la Corte costituzionale con sent. n. 64/1998, chiariva il fondamento della perseguibilità d’ufficio introdotta all’art. 609-septies, comma 4, ogniqualvolta “l’indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l’accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia”).

[7] F. Giunta, Querela-selezione, cit., 476; G. Dodaro, Le modifiche alla disciplina della querela, in Dir. pen. proc., 1/2023, p. 64.

[8] Nel solco delle precedenti esperienze di riforma, l’incremento dei reati perseguibili a querela va letto in correlazione al potenziato circuito della giustizia riparativa: v. nuovo artt. 44 c.p.p. e art. 152, comma2, c.p. A. Madeo, Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa nella riforma Cartabia, in Leg. pen., 28 novembre 2022, 4 ss.; C. Iasevoli, La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?, in legislazionepenale.eu, 6 marzo 2019.

[9] Alla luce dei criteri-guida della legge delega, l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, alla lett. b), ha introdotto la procedibilità a querela per una serie di delitti contro la persona e contro il patrimonio del Libro II Cp, e alla lett. c) per due contravvenzioni del Libro III c.p.

[10] F. Brizzi, La “querela selezione” (o “querela-opportunità”) nella riforma Cartabia: questioni di diritto intertemporale, in Ilpenalista.it, 6 dicembre 2022, nota a Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2022, n. 45104.

[11] V. già Cass. pen., sez. III, 8 luglio 1997, n. 2733, Rv. 209188 e, da ultimo, Cass. pen, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 14987, Rv. 279197. Fra le diverse pronunce di legittimità che hanno affrontato in questi termini il tema dell’intervenuta perseguibilità a querela, si veda in particolare Cass. pen., sent. n. 40399 del 24 settembre 2008, Rv 241862 in tema di danneggiamento fraudolento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, tale per cui la modifica prevista all’art. 24 l. n. 273/2002 comporta che, in applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p. il giudice debba accertare la condizione di procedibilità anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. In sintonia con quanto disposto ex multis v. M. Chiavario, Norma (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXVIII, 1978, p. 479; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte Generale, Bologna, Zanichelli, p. 105; A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 2020, p. 125; v. più compiutamente E. Dolcini-G.L. Gatta, sub art. 2 c.p. §18, Codice penale commentato, Milano, Giuffrè, 2021.

[12] Relazione Illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, p. 506.

[13] Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario 2/2023, p. 242; se la persona offesa, prima del 30 dicembre 2022 abbia avuto notizia del fatto costituente reato – anche nel caso in cui sia pendente un procedimento penale – il termine decorre da predetta data. Qualora la persona offesa rispetto ad un delitto commesso prima del 30 dicembre 2022 non ha avuto notizia del reato, o per reati commessi dopo il 30 dicembre 2022, il termine per la presentazione decorrerà ordinariamente dal giorno della notizia di reato.

[14] Disposizione introdotta in sede di conversione del d.l. n. 162/2022, ad opera della l. n. 199/2022.

[15] G.L. Gatta, L’estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022, in Sist. pen., 2 gennaio 2023.

[16] C.F. Grosso, Successione di norme integratrici di legge penale e successione di leggi penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1960, p. 1209; G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 2022, p. 140 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte Generale, X ed., Padova, Cedam, 2017, p. 84.

[17] Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 1993, n. 3114, Rv. 196817.

[18] Cass. pen., sez. III 21 settembre 2018, n. 56666, Rv. 274677.

[19] Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2011, n. 1190.

[20] G.L. Gatta, L’estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia, ci.t; in maniera sostanzialmente conforme all’interpretazione proposta la Cassazione si è più volte pronunciata nel senso di escludere che venga meno la procedibilità d’ufficio della violenza sessuale ex art. 609-septies, comma 4, n. 5, c.p. qualora venga abolito il reato connesso procedibile d’ufficio v. Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2019, n.17070, Rv. 275943, Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2011, n. 1190, Rv. 251908.

[21] Ex multis D. Pulitanò, Principio di eguaglianza e norme penali di favore Nota a C. cost. nn. 393-394/2006, in Corr. mer., 2007, p. 209 ss.; v. anche C. cost. n. 236/2011.

[22] F. Brizzi, La “querela-selezione” (o “querela-opportunità”) nella riforma Cartabia: questioni di diritto intertemporale, nota a Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2022, n. 45104, in Ilpenalista.it, 6 dicembre 2022.

[23] F. Brizzi, La “querela-selezione”, cit.

[24] F. Palazzo, Querela e strategie deflattive, in Giust. it., 2021, p. 985.

[25] F. Giunta, Querela-selezione, cit., p. 475 ss.; cfr. anche C.E. Paliero, Minima non curat praetor, Padova, Cedam,1985, p. 203.

[26] E. Andolina, Gli strumenti di deflazione endo-processuale: prospettive applicative a seguito della riforma Cartabia, in Dir. pen. e proc., 10/2022, p. 1373; A differenza di una scelta di depenalizzazione de iure in cui la rinuncia della pena avviene in astratto, incentivare la querela-selezione evitare che restino impuniti fatti lesivi di beni primari ma senza che ciò avvenga per mezzo di meccanismi repressivi automatici e, di fatto, non efficienti; cfr. C. Iasevoli, La procedibilità a querela, cit., p. 7.

[27] V. E. Dolcini-G.L. Gatta, sub art. 609-septies c.p. §2, Codice penale commentato, Milano, Giuffrè, 2021; A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Trattato di diritto penale. Parte speciale IX, Milano, Giuffrè, 2011, sub. art. 609-septies c.p., p. 223; E. Fiandaca, Violenza sessuale, in Enc. dir., IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 1966 ss.; G. Mulliri, sub art. 609-septies, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi-E. Lupo, Milano, Giuffrè, 2010.

[28] Ibidem; V. Musacchio, Le nuove norme contro la violenza sessuale: un’opinione sull’argomento, in Giur. pen., 1996, p. 122.

[29] Ibidem; M. Bertolino, La riforma dei reati di violenza sessuale, Studium Juris, 1996, p. 409 s. in cui l’A, parla di un doppio regime sperequato a favore della procedibilità d’ufficio.

[30] G. Mulliri, sub art. 609-septies cit., p. 1201.; B. Romano, (a cura di) La procedibilità, in Trattato di diritto penale. Reati contro la persona. Parte speciale, a cura di C.E. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, XIV, III, Milano, Giuffrè, 2012, p. 311.

[31] A. Salvatore, L’interpretazione del concetto di connessione in materia di estensione della procedibilità d’ufficio nei reati sessuali, in Cass. pen., 4/2019, p. 1584.

[32] Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2001, n. 16060, Rv. 219507; sez. III, 7 ottobre 2003, n. 43139, Rv. 227477; sez. III, 18 maggio 2016, n. 37166, Rv. 268313.

[33] Ex multis Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2016, n. 37166, Rv. 268313; A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, sub art. 609-septies c.p., cit., p. 235.

[34] D. Pulitanò, Diritto penale. Parte speciale, Torino, Giappichelli, 2019, p. 314; v. E. Dolcini-G.L. Gatta, sub art. 609-septies c.p., cit.

[35] D. Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 317.

[36] Cass. pen., sez. II, 13 luglio 2011, n. 31604.