Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La disciplina attuativa dell'Ufficio per il processo (di Raffaele Tecce, Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


L'annunciata riforma della Giustizia, pensata in una ottica deflattiva del carico giudiziario e improntata sulla necessità di dotare di maggiore efficienza il sistema, ha visto luce propria con i decreti attuativi aventi ad oggetto il processo civile ed il processo penale [1], ai quali si è affiancato anche quello sull'Ufficio del Processo, ossia il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. del 17 ottobre 2022 n. 243.

Al di là dell’innovato – o meno – dato normativo, l'interrogativo è comprendere se l'Ufficio per il processo, ad un anno dall’introduzione a pieno regime nell’organico degli uffici giudiziari, abbia soddisfatto l’ambizioso obiettivo previsto dal Piano Nazionale di ripresa e resistenza ovvero se si sia trattato dell'ennesimo, inconcludente, “buco nell’acqua”.

The implementation discipline of the trial office

The announced justice reform, conceived with a view to deflating the judicial burden and based on the need to provide the system with greater efficiency, saw its own light with the implementing decrees concerning the civil trial and the criminal trial, to which alongside that on the Process Office, i.e. Legislative Decree 10 October 2022 n. 151 published in the Official Journal S.O. of 17 October 2022 n. 243.

Beyond the innovated – or not – regulatory datum, the question is to understand whether the Office for the trial, one year after its introduction at full capacity in the staff of the judicial offices, has satisfied the ambitious objective envisaged by the National Recovery and Resistance Plan or if it was yet another, inconclusive, “hole in the water".

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Previsioni e obiettivi: la stabilizzazione degli addetti all’ufficio per il processo secondo il Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2022-2024 - 3. L’affermazione di una struttura organizzativa che “inciampa” nella realtà processuale - NOTE


1. Premessa

Struttura complessa composta da un insieme eterogeneo di risorse, l’ufficio per il processo si distingue per la presenza di personale amministrativo, giudici onorari e tirocinanti, cui sono assegnati compiti differenti per qualifica e competenze, e che abbisognano di un’efficace e – necessariamente – organizzata attività di coordinamento. In particolare, la delega in materia di Ufficio per il processo in ambito penale (art. 1, comma 26, della l. n. 134/2021), attuata attraverso il d.lgs. n. 151/2022, rivela un approccio particolarmente attento del legislatore, sia rispetto al testo della l. n. 134/2021 e alle sue apparenti ambiguità, sia con riguardo ad alcune questioni critiche oggetto di ricognizione e studio in altri ordinamenti. Difatti, nella realtà giuridica italiana, nonostante le richieste della magistratura associata, il legislatore ha rigettato l’idea di “ufficio del giudice”, cioè un gabinetto, composto almeno da un assistente giudiziario e da un segretario assegnati al singolo magistrato (come accade, ad esempio, nella Corte costituzionale italiana, ove accanto alla struttura amministrativa vi sono degli assistenti di studio, o nella Corte di giustizia dell’Unione europea, in cui ciascun giudice o avvocato generale dispone di più référendair, o in altre realtà europee, quantomeno a livello di corti supreme [2]), ma si è limitato semplicemente a rafforzare un «ufficio per il processo», finalizzato a supportare uno o più giudici professionali di una o più sezioni, assumendosi il rischio di rendere meno efficace l’intervento riformatore, con possibili disomogeneità a livello territoriale, in ragione delle differenti risorse disponibili anche sul piano numerico. Invero, ciò che ha impedito un impatto risolutivo è stata – ed è tuttora – l’idea di poter risolvere il problema del sovraccarico di lavoro giudiziario attraverso l’apporto dei tirocinanti, impiegati, tuttavia, con finalità formativa per un periodo non superiore a 18 mesi, di risorse amministrative e dei magistrati onorari, le cui unità, tuttavia, scarseggiano. L’errore è consistito nell’aver pensato di conseguire risultati ambiziosi senza alcun investimento aggiuntivo («nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico [continua ..]


2. Previsioni e obiettivi: la stabilizzazione degli addetti all’ufficio per il processo secondo il Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2022-2024

Il d.lgs. n. 151/2022 getta le fondamenta della riorganizzazione degli uffici della Giustizia, ispirandosi all’esigenza di accelerare il processo penale – anche tramite una sua deflazione e digitalizzazione – nella introduzione di precipue misure rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato, nella previsione di una innovativa disciplina concernente la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata. Il tutto in pieno concerto con l’obiettivo delineato e programmato dal Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, inteso quale mission che il legislatore intende perseguire, mediante una riforma della disciplina del processo penale, in particolare incidendo sulle scansioni temporali e sulle fasi dello stesso, attraverso un potenziamento di strumenti deflattivi già esistenti, di natura sostanziale e processuale, anche nell’ottica di incrementare l’efficienza e l’effettività del sistema sanzionatorio. Già nel disposto dell’art. 1 del d.lgs. 151/2022, emerge un’apprezzabile specificazione per quanto attiene agli uffici giudiziari di merito, nei quali vengono esplicitamente inclusi anche i tribunali di sorveglianza; a bene vedere, non avrebbe alcun senso assicurare l’efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli, ma che poi incontra una stasi perché non viene eseguita oppure lo è a distanza di anni, come per i cosiddetti “liberi sospesi”, che si vedono definire le modalità concrete di attuazione della pena solo a distanza di anni a causa dell’arretrato dei tribunali di sorveglianza. La costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione viene affidata all’art. 3 del prefato decreto, con la precipua previsione che, nella predisposizione del progetto organizzativo, il capo dell’ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità – certamente variabili da settore a settore – definisca le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individui il personale da assegnare agli uffici, di concerto [continua ..]


3. L’affermazione di una struttura organizzativa che “inciampa” nella realtà processuale

Stabilizzazione: questo il focus cui si sta impegnando il Governo nell’adottare iniziative, anche di natura normativa, per la predisposizione dei contratti degli addetti presso l’Ufficio per il processo attualmente in servizio. Tuttavia, a pochi mesi dalla loro introduzione nell’organico è emerso un loro impiego assai proficuo nelle attività che si collocano in posizione di maggior contiguità rispetto al momento giurisdizionale vero e proprio, quali studio e predisposizione di schede dei fascicoli e dei procedimenti, esame di istanze, analisi orientamenti giurisprudenziali, predisposizione di bozze di provvedimenti. In particolare, per quanto attiene alle Corti d’Appello, gli Addetti all’Ufficio per il processo vengono regolarmente impiegati nella mentovata fase di spoglio, mediante la redazione di schede preparatorie finalizzate all’individuazione di priorità nella trattazione e a far emergere giudizi immediatamente definibili. Di converso, negli Uffici giudiziari di primo grado, emerge un pieno coinvolgimento degli addetti nell’assistenza al Magistrato, nella gestione delle istanze, nella fase di valutazione delle prove da ammettere e della regolarità delle notifiche, nella verbalizzazione delle escussioni testimoniali e, di particolare importanza, nella predisposizione di provvedimenti da adottare in udienza. In ultimo, rispetto alla fase decisoria, la maggior parte degli Uffici ha indicato che l’attività preponderante riguarda la predisposizione di bozze di provvedimenti, diversamente intesa a seconda delle modalità operative degli Uffici. Il che ha restituito come unico risultato un importante incremento del numero dei provvedimenti resi in udienza, con conseguente velocizzazione dei tempi di trattazione e, in alcuni casi, dei rinvii. Lungi dal pensare che il Giudice abbisognasse di una spalla per poter rendere provvedimenti in udienza, gli esiti lasciano presagire una velocizzazione del processo decisionale in forza di una figura che, tuttavia, non ha le competenze richieste e cercate dal legislatore nella disciplina di accesso alla carriera in magistratura. Il tutto a discapito di un sano esercizio della funzione giurisdizionale. A bene vedere, al fine di consentire un utile impiego delle risorse per collaborare i magistrati in tutte le attività collaterali al giudicare –e, quindi, ricerca, studio, monitoraggio, gestione del [continua ..]


NOTE