Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


Mancato rispetto del termine dilatorio: la rappresentanza del difensore sana la nullità della citazione per il giudizio di appello ove eccepita

(Cass., sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 6155)

La sentenza in commento ritiene che, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 c.p.p., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore (cui viene equiparata la notifica via pec) vale anche come comunicazione all’interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito.

segue

La Suprema Corte, invero, aderisce all’orientamento maggioritario (Cass., sez. V, 18 gennaio 2021, n. 8896; Cass., sez. II, 5 febbraio 2020, n. 11986; Cass., sez. II, 21 novembre 2019, n. 193; Cass., sez. II, 18 giugno 2019, n. 33481; Cass., sez. IV, 15 aprile 2016, n. 45758; Cass., sez. II, 4 dicembre 2014, n. 52599; Cass., sez. V, 10 gennaio 2019, n. 11217; Cass., sez. IV, 15 febbraio 2019, n. 8948; Cass., sez. II, 6 novembre 2018, n. 1138; Cass., sez. VI, 8 luglio 2018, n. 56971) che non ritiene necessaria la notificazione all’imputato della nuova data di udienza, allorquando sia stato rivolto l’avviso orale al difensore in udienza, atteso che tale avviso vale anche come comunicazione all’interessato in forza del ruolo di rappresentanza che l’avvocato ricopre rispetto al proprio assistito. Secondo tale impostazione, deve essere valorizzato il ruolo del difensore nella dinamica processuale, laddove la nomina fiduciaria implica l’obbligo, per l’avvocato, di rendere corretta e tempestiva informazione all’imputato sugli atti processuali che lo riguardano; ciò anche in conformità all’insegnamento della Corte costituzionale quivi richiamata (C. cost., sent. 14 maggio 2008, n. 136), che ha chiarito come il rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputato "implica l’insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa". Si registra, tuttavia, un difforme e più recente orientamento, benché minoritario (Cass., sez. I, 11 febbraio 2020, n. 7417; Cass., sez. III, 18 aprile 2018, n. 48367; Cass., sez. VI, 20 dicembre 2017, n. 3366), secondo il quale, invece, ove non venga rispettato il termine dilatorio previsto per la citazione in appello, è comunque necessaria la rinnovazione della notifica all’imputato del decreto di citazione, unitamente all’estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la data del rinvio, in modo da assicurargli, per intero, un nuovo termine di giorni liberi. Viene, a tal proposito, valorizzata la circostanza per cui, ove l’inosservanza del termine riguardi l’imputato, la rinnovazione deve essere disposta nei confronti dello stesso, non potendo trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 420-bis, comma 3, c.p.p., secondo cui, in caso di assenza, l’imputato è rappresentato dal difensore: l’istituto della rappresentanza processuale, infatti, presuppone necessariamente la regolare costituzione delle parti, condizione che non ricorre in caso di nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza per mancato rispetto del termine dilatorio, atteso che difetterebbero, in tale evenienza, i presupposti per la [continua..]

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