Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Mariangela Montagna)


Non è applicabile retroattivamente la disposizione normativa che introduce una confisca per equivalente in quanto misura sanzionatoria

(Cass., sez. un., 31 gennaio 2023, n. 4145)

La questione sottoposta all’attenzione delle sezioni unite concerne l’applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. sulla confisca allargata a fronte di un reato estinto per intervenuta prescrizione. La norma, introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, è stata, poi, modificata dall’art. 1, comma 4, lett. f, l. 9 gennaio 2019, n. 3 che ha aggiunto in tale disposizione il seguente periodo: «o la confisca prevista dall’art. 322-ter del codice penale». Nel complesso, la disposizione oggetto di scrutinio mira a disciplinare il rapporto tra declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in sede di impugnazione e la presenza di un provvedimento di confisca nei casi c.d. particolari, stabilendo che il giudice d'appello o di cassazione decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

segue

Le sezioni unite sono state chiamate a deliberare sul seguente quesito: «se la disposizione dell’art. 578-bis c.p.p. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lettera f, legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nella stessa le parole “o la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p.». In via preliminare, le sezioni unite hanno perimetrato la questione, quanto al dato cronologico, ai reati compresi nella formulazione originaria del testo dell’art. 578-bis c.p.p. e commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21/2018 (6 aprile 2018), e non anche ai fatti di reato commessi tra tale data e quella di entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f, l. n. 3/2019 (13 gennaio 2019). Invero, a giudizio della Corte di cassazione, i reati tributari (per i quali era nato il procedimento in questione), a differenza di quelli per i quali si applica la confisca di cui all’art. 322-ter c.p., a seguito della novella apportata all’art. 578-bis c.p.p. dalla l. n. 3/2019, «rientrano nel novero di quelli per i quali l’art. 578-bis c.p.p. è applicabile sin dalla sua iniziale previsione». Nella decisione in commento, la S.C. dopo aver richiamato una precedente pronuncia a sezioni unite (26 giugno 2015, n. 31617, Lucci) in cui si affermava che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, non poteva disporre, stante il carattere afflittivo e sanzionatorio del provvedimento ablativo, la confisca per equivalente delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, ha rilevato come trattasi di impostazione da rivedere alla luce dei sopravvenuti mutamenti legislativi inerenti l’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p. In riferimento a tale norma, va ricordato come le S.U. abbiano già rilevato in qual modo l’art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui si riferisce alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» abbia valenza generale e sia applicabile anche alle ipotesi di confisca previste dalla legislazione speciale (Cass., sez. un., 30 gennaio 2020, n. 13539). Ne discende – a parere delle sez. un. in commento – che all’interno del perimetro applicativo dell’art. 578-bis c.p.p. va ricondotta anche la misura ablatoria prevista con riguardo ai reati tributari dall’art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sempre che «la disposizione sia, ratione temporis, applicabile al caso di specie e ciò costituisce la ratio essendi della questione rimessa alle Sezioni Unite». Il tema è stato oggetto di contrastanti orientamenti interpretativi. Secondo un primo indirizzo, l’art. 578-bis c.p.p. si muove su di un piano esclusivamente processuale in quanto non introduce nuove forme di confisca, limitandosi a [continua..]

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