Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Lorenzo Pulito)


Protezione della libertà personale prima del suo sacrificio

È stata assegnata il 27 gennaio 2023 alla II Commissione permanente Giustizia in sede referente la proposta di legge C. 652, recante «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali», presentata il 29 novembre 2022 d’iniziativa dell’on. Costa.

La Relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta, muovendo dalla constatazione – riscontrata sulla base di dati statistici – dell’eccessivo ricorso alle cautele nel nostro ordinamento e dalla considerazione delle conseguenze negative che essa comporta, sia per le casse dello Stato (dal momento che molti casi di privazione della libertà personale sono stati poi riconosciuti come ingiuste detenzioni), che per la dignità delle persone attinte dai provvedimenti restrittivi, spesso sottoposte ad un “supplizio” mediatico, si propone di intervenire sulla disciplina attuale «affinché vengano scongiurate situazioni di abuso».

segue

Il primo dei tre articoli di cui la proposta consta mira ad incidere sull’art. 114 c.p.p. in due direzioni. L’una volta ad estendere il divieto di pubblicazione integrale e testuale anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le misure cautelari fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, mediante l’espunzione dal testo della citata norma dell’inciso «fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292», attualmente presente al secondo comma (eccezione inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 2016, che ha previsto espressamente la possibilità di pubblicare il testo dell’ordinanza che ha applicato una misura cautelare ex art. 292 c.p.p.). L’altra, invece, è volta a circoscrivere i contenuti pubblicabili una volta che il provvedimento non è più coperto dal segreto, limitandoli esclusivamente al «nome e cognome del destinatario del provvedimento» e ai «reati per i quali si procede». Appare qui utile ricordare anche che attualmente l’ordinanza deve essere redatta riproducendo soltanto i brani essenziali delle eventuali comunicazioni e conversazioni intercettate (art. 292, comma 2-quater, c.p.p., inserito dall’art. 3, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 216/2017), al fine di evitare inutili e dannose ostensioni. L’art. 2 della proposta si muove, a sua volta, in due diverse direzioni. In primo luogo, quella di rendere la privazione della libertà in via cautelare davvero la extrema ratio, attraverso la modifica dell’art. 275 c.p.p., nel senso di rendere possibile disporre la custodia cautelare in carcere, qualora l’esigenza da salvaguardare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, soltanto nei confronti di delinquenti abituali, professionali ovvero per tendenza. Secondo il proponente, «[n]on appare ragionevole, infatti, che la privazione della libertà personale […] venga disposta nei confronti di quei soggetti che risultino incensurati, perlopiù sul presupposto del pericolo che commettano reati della stessa specie». Tuttavia, la limitazione del novero dei soggetti destinatari della cautela non opera ove si proceda per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. La seconda direzione è volta ad evitare l’inutile “esperienza di carcere” e ad attualizzare la piena giurisdizione nella materia più drammatica del processo penale. Salvo che si tratti sempre dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e ricorra il pericolo di fuga, si propone di anteporre all’esecuzione degli arresti domiciliari e della custodia in carcere il «contraddittorio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche [continua..]

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