Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Lorenzo Agostino e Gianluca Borgia)


Dalla Corte penale internazionale

di Gianluca Borgia

Emessi due mandati d’arresto nei confronti di Vladimir Vladimirovich Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova

Come si apprende dalla notizia pubblicata sul sito ufficiale della Corte penale internazionale (ICC), il 17 marzo 2023 la II Camera preliminare ha spiccato due mandati d’arresto nell’ambito delle indagini relative al conflitto russo-ucraino, i cui destinatari sono il Presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovich Putin e il Commissario per i diritti dei bambini presso l'Ufficio del Presidente della Federazione Russa Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

segue

In particolare, i provvedimenti sono stati adottati sulla base dell’art. 58 dello Statuto della Corte (ICC St.), il cui § 1 prevede, innanzitutto, che il Procuratore, una volta dato ufficialmente avvio alle indagini, presenti un’apposita richiesta, la quale era effettivamente intervenuta il 22 febbraio 2023. Per quanto concerne le fattispecie in relazione alle quali devono potersi riscontrare “fondati motivi per credere che siano state commesse” dai ricercati ex art. 58, §1, lett. a) ICC St., a rilevare sono i crimini di guerra di deportazione illegale e di trasferimento illegale di parte della popolazione e, nella specie, di bambini, dai territori occupati dell’Ucraina verso la Federazione Russa, rispettivamente contemplati dalla lett. a), vii) e dalla lett. b), viii) dell’art. 8, § 1, ICC St. Più nello specifico, entrambi i “catturandi” sarebbero responsabili per la commissione di tali crimini a titolo individuale, insieme ad altra persona o tramite altra persona ex art. 25, § 3, lett. a), ICC St. Al solo Presidente Putin viene anche addebitata la c.d. “command responsability” prevista dall’art. 28, § 1, lett. b), ICC St. per non aver esercitato un controllo adeguato sui subordinati civili e militari, i quali, trovandosi sotto la sua effettiva autorità e il suo effettivo controllo, hanno commesso gli atti, o hanno permesso la loro commissione. Con riferimento agli ulteriori presupposti applicativi dell’arrest warrant, si possono formulare soltanto delle ipotesi giusta il particolare regime di pubblicità dei due provvedimenti. Invero, nell’ultima parte del comunicato, da un lato si chiarisce che essi debbono rimanere riservati per proteggere le vittime e i testimoni (cfr. art. 87, § 4, ICC St.), nonché per salvaguardare il buon esito delle indagini; dall’altro si afferma che la conoscenza pubblica di alcuni elementi, quali l’esistenza dei mandati, il nome degli indagati e i crimini contestati che sono stati appunto diffusi per mezzo del comunicato in esame, può contribuire a prevenire la commissione di ulteriori reati. Ebbene, quest’ultimo inciso sembrerebbe alludere alla necessità di scongiurare “la continuazione dei reati per cui si procede o la commissione di altre fattispecie” (art. 58, § 1, lett. b), iii, ICC St.). Più difficile stabilire se rilevino altri pericula libertatis e, in particolare, il rischio che i ricercati possano “ostacolare o mettere in pericolo le indagini” (art. 58, § 1, lett. b), ii, ICC St.): l’affermazione secondo cui la segretezza dei mandati è funzionale alla tutela dei testimoni, nonché all’efficace svolgimento dell’inchiesta, per come formulata, parrebbe riferirsi esclusivamente alle conseguenze dell’eventuale diffusione degli atti. Immaginando che la procedura abbia [continua..]

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