Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale ed interesse del minore: il bilanciamento della Consulta (di Erica Sangiovanni, Cultrice di Diritto processuale penale ed esecuzione penale – Università degli Studi di Firenze)


Ancora una volta la Corte costituzionale è chiamata ad occuparsi della normativa di diritto penitenziario, in particolar modo della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. penit. e dell’applicazione provvisoria del­l’istituto da parte del magistrato di sorveglianza. Nel caso di specie, la misura, pur ammissibile alla luce dei requisiti richiesti non poteva essere concessa in via d’urgenza perché l’art. 47-quinquies ord. penit. non attribuisce un simile potere al magistrato di sorveglianza.

La Corte ha evidenziato i profili in comune tra la disciplina della detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47 ter ord. penit., e la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. penit., entrambe volte alla tutela del rapporto genitoriale. È proprio l’identità di ratio sottesa alle due misure che induce la Corte costituzionale ad assimilare le rispettive discipline, sul solco della propria precedente giurisprudenza. Di qui la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 47-quinquies ord. penit., nella parte in cui non prevede l’intervento in via d’urgenza del magistrato di sorveglianza.

Parole chiave: detenzione domiciliare speciale – applicazione provvisoria – illegittimità costituzionale – magistrato di sorveglianza.

Provisional application of special home detention and the interest of the minor: the balance of the Court

Once again the constitutional Court is called upon to deal with the legislation of penitentiary law, in particular with special home detention pursuant to art. 47-quinquies ord. penit. and the provisional application of the institution by the surveillance magistrate. In the case presented here, the measure, although comparable in the light of the requisites prescribed by the law, could not be granted as a matter of urgency because to art. 47-quinquies ord. penit. doesn’t attribute such power to the surveillance magistrate.

The Court highlighted the profiles in common between the regulation of ordinary home detention pursuant to art. 47 ter ord. penit., and special home detention pursuant to art. 47-quinquies ord. penit., both aimed at protecting the parental relationship. It is precisely the identity of the underlying ratio of the two measures that led, the constitutional Court to assimilate the respective disciplines in the wake of the previous jurisprudence. Consequently the declaration of unconstitutionality to art. 47-quinquies ord. penit.in the part in which it doesn’t provide the urgent admission by the surveillance magistrate.

L’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale: il via libera della Consulta MASSIMA: È costituzionalmente illegittimo l’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’or­dinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge. PROVVEDIMENTO: [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2021, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2021, il Magistrato di sorveglianza di Siena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in quanto esso, non prevedendo per la detenzione domiciliare speciale l’applicazione provvisoria consentita dall’art. 47-ter, comma 1-quater, della medesima legge per la detenzione domiciliare ordinaria, violerebbe gli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione. Il rimettente espone di dover provvedere sull’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare speciale in via provvisoria ed urgente avanzata da G. M., persona con residua pena detentiva da espiare di anni dodici, mesi tre e giorni diciassette, padre di una figlia minore di anni dieci, alla cura della quale la madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute. 1.1. In ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice a quo osserva che la denunciata lacuna normativa non è colmabile per via interpretativa e che l’applicazione urgente della misura domiciliare da parte dell’organo monocratico è resa necessaria nel caso di specie a tutela del superiore interesse della minore, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. Il rimettente aggiunge che l’applicazione provvisoria per ragioni di urgenza di misure alternative alla detenzione è prevista, oltre che per la detenzione domiciliare ordinaria, anche per l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, per quest’ultima essendo intervenuta in senso estensivo la sentenza n. 74 del 2020 di questa Corte. 1.2. In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo reputa che l’omessa previsione dell’applicazione provvisoria violi l’art. 3 Cost. per irragionevolezza, proprio in quanto riferita ad una misura di tutela della prole minore, qual è la detenzione domiciliare speciale. Sarebbe [continua..]

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il contenuto della pronuncia - 3. Riflessioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Attesa e prevedibile, ma non per questo meno rilevante, la sentenza in esame, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 47-quinquies [1] ord. penit., nella parte in cui non prevede che “nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare speciale è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura”. La Corte, specie negli ultimi anni, è intervenuta più volte con pronunce che hanno modificato la normativa di diritto penitenziario in maniera radicale. In tale solco si colloca la decisione in esame che ha risolto la questione inerente alla detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies [2] ord. penit., riaffermando la centralità del rapporto genitore-figli e rendendo effettiva la tutela volta allo sviluppo psicofisico del minore, grazie alla presenza dei genitori, non importa se condannati. Si tratta di un istituto che si inserisce nel novero delle misure tese ad evitare che l’espiazione in carcere influisca negativamente sul rapporto madre-figlio, dando diretta attuazione al dettato dell’art.31 comma 2 Cost., nell’ottica di assicurare la cura materna al minore in modo continuativo e in ambiente familiare [3]. Nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza era chiamato a provvedere sull’istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua superiore ai quattro anni di reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, al cui accudimento la madre non poteva provvedere per ragioni di salute, né sussistevano altri congiunti in grado di farlo. L’istanza era astrattamente ammissibile alla luce dei requisiti prescritti dall’art. 47-quinquies ord. penit.: il rimettente aveva già espiato un terzo di pena e disponeva di un domicilio idoneo alla convivenza con la minore, inoltre, le restrizioni connesse all’emergenza sanitaria e le difficoltà economiche della famiglia integravano quel “grave pregiudizio derivante al condannato dal protrarsi dello stato detentivo” necessario ai fini di un intervento in via d’urgenza del magistrato di sorveglianza. Ciononostante, non essendo prevista per la detenzione domiciliare speciale l’applicazione provvisoria, consentita, [continua ..]


2. Il contenuto della pronuncia

Nell’esaminare la questione la Corte muove dal confronto tra la disciplina della detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter. ord. penit., misura alternativa ispirata a finalità di natura umanitaria, tra le quali è inclusa la preservazione del rapporto materno con minori in tenera età [6], e la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. penit., improntata, invece, alla generica tutela del rapporto genitoriale. Con la detenzione domiciliare speciale il legislatore ha confermato il sostegno che, da sempre, la legge penitenziaria ha apprestato nei confronti della donna in stato di gravidanza e della condizione di maternità sotto il profilo specifico della cura e dell’assistenza dei figli [7]. La misura si configura come strumento ad elevata duttilità rispetto alla salvaguardia delle situazioni esulanti dall’ambito applicativo dell’ordinaria disciplina in materia [8]. Le due tipologie di affidamento in prova, pur intese alla medesima finalità – la tutela del figlio minore della persona condannata a pena detentiva – si pongono in un rapporto di integrazione: la misura speciale interviene infatti nell’ipotesi in cui la pena da scontare superi il limite dei quattro anni che osta alla concessione della misura ordinaria [9]. Concedibile dopo l’espiazione di un terzo della pena o di quindici anni in caso di ergastolo [10], il beneficio in discorso può essere applicato a condizione che non sussista il concreto pericolo della commissione di altri delitti e vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Il primo requisito attiene alla pericolosità sociale del soggetto e si risolve nella prassi nell’assenza di recidiva [11]; il secondo, invece, è legato al fine perseguito dalla norma, ossia la tutela del rapporto genitoriale in una fase nevralgica dello sviluppo del minore, e mira a privilegiare l’interesse di quest’ultimo e ad evitare possibili strumentalizzazioni del beneficio [12]. Entrambe le misure sono volte alla tutela del diritto riconosciuto al minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo psicofisico [13], impedendone la permanenza in carcere e agevolando il ripristino alla convivenza con i genitori [14]. Per tale ragione la Consulta, già in passato, è intervenuta, per [continua ..]


3. Riflessioni conclusive

Com’è noto, tutte le fattispecie di detenzione domiciliare sono ispirate più da istanze di umanizzazione della pena che da istanze risocializzanti. In particolar modo, nella detenzione domiciliare speciale, assume rilievo, la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore. I figli minorenni dei detenuti, estranei alla condotta delittuosa che ha portato alla condanna del genitore, hanno il diritto di godere dell’assistenza e degli affetti di que­st’ultimo e devono essere posti in condizioni di non subire le restrizioni sottese alle esigenze di politica repressivo-criminale [22]. Così il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare, alla luce dell’interesse del minore l’utilità e l’opportunità che egli preservi e coltivi i rapporti con il genitore detenuto [23] . È il principio del best interests of the child consacrato nelle Carte internazionali a prescrivere che gli interessi del bambino debbano essere considerati ogniqualvolta un organo pubblico sia chiamato a prendere una decisione che si ripercuota sul minore, pur essendo direttamente indirizzate verso altri soggetti, come i genitori. L’obiettivo non è sottrarre il genitore all’intervento punitivo statale, ma assicurare che il giudice, nella sua decisione, individui e valorizzi tutte le esigenze del bambino, sì da porle in bilanciamento con i contrastanti interessi di volta in volta emergenti. Quale sia il miglior interesse del minore non è definibile a priori poiché dipende da una molteplicità di fattori ricollegabili alla situazione specifica e dipende da una molteplicità di vicende. Senza dubbio tale interesse si presta ad essere meglio apprezzato ad opera del Tribunale di sorveglianza, che vanta una composizione allargata ad esperti in discipline diverse da quelle giuridiche, essenziali a valutazioni sulla persona [24]. Ma, è altrettanto vero che quando l’art. 47-quinquies, comma 1, ord. penit. prescrive di valutare “la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, chiede al giudice di operare una prognosi di ricostruzione del nucleo familiare che dovrà necessariamente fondarsi sulle risultanze dell’at­tività di osservazione compiuta alle valutazioni dagli operatori del servizio sociale durante la [continua ..]


NOTE