Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Teresa Alesci)


La riforma della sentenza di assoluzione non è preclusa qualora la rinnovazione della prova dichiarativa sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante

(Cass., sez. un., 30 marzo 2022, n. 11586)

Il contrasto interpretativo sottoposto all’attenzione delle sezioni unite concerne l’ambito applicativo dell’obbligo di rinnovazione istruttoria in appello, nel caso di impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa. Come è noto, le sezioni unite Dasgupta, in linea con l’orientamento della Corte di Strasburgo, a partire dalla nota sentenza Dan c. Moldavia, hanno affermato che il giudice di appello, per riformare la sentenza assolutoria e riconoscere la responsabilità penale dell’imputato, deve procedere, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni decisive sui fatti del processo nel corso del giudizio di primo grado (Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620). Se il “ribaltamento” della decisione avviene solo sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive, la sentenza è affetta da vizio di motivazione. L’interpretazione offerta dalle sezioni unite Dasgupta è stata poi estesa anche alle ipotesi di riforma della pronuncia assolutoria emessa nel giudizio abbreviato (Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620), alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento (Cass., sez. un., 28 gennaio 2019, n. 14426), nonché all’annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Cass., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065). La regola secondo cui “se non è possibile rinnovare la prova non è consentito ribaltare il verdetto assolutorio”, però, non è espressa in termini assoluti, poiché, attraverso l’introduzione di fattori di flessibilità, si affida al giudice la valutazione circa l’insupe­rabile necessità della reiterazione dell’atto istruttorio, con conseguente ammissione di casi residui in cui il giudice può decidere su precedenti dichiarazioni.

segue

Il quadro normativo è successivamente mutato per effetto dell’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. con la l. n. 103/2017. Secondo le sezioni unite, «la ellittica formulazione della norma potrebbe portare a letture divergenti rispetto al sistema creato dalla giurisprudenza». Tuttavia, come precisato anche dalle sezioni unite Troise, la disposizione non prevede per il giudice di appello un obbligo di disporre una rinnovazione "generale e incondizionata" ma solo la «previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello "decisive" ai fini dell’accertamento della responsabilità» (Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800). Ricostruita l’evoluzione giurisprudenziale e normativa sul profilo della rinnovazione obbligatoria in caso di overturning, le sezioni unite, in via preliminare, escludono che un obbligo sia desumibile dal­l’impianto costituzionale, posto che l’art. 111, comma 5, Cost., come è noto, prevede una deroga al contraddittorio in presenza di «consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita». La sopravvenuta morte del dichiarante può certamente rientrare tra i casi di accertata impossibilità di natura oggettiva. Spostando l’indagine sul profilo europeo, è possibile individuare una linea interpretativa favorevole ad una applicazione flessibile della regola della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In particolare, la più recente giurisprudenza della Corte e.d.u. ha ridimensionato il rigore interpretativo della regola basata sulla prova determinante introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore della equità complessiva del processo, onerando il giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare le restrizioni delle prerogative difensive (Corte e.d.u., 29 giugno 2017, Lorefice; Corte e.d.u., 10 novembre 2020, Dan 2). I fattori compensativi, funzionali a far apprezzare l’equità del giudizio in presenza di situazioni che rendono impossibile la piena realizzazione del contraddittorio devono essere tali che, più la prova ha carattere di decisività, maggiore deve essere la pregnanza di tali fattori e ciò anche in relazione al concreto accertamento dell’imprevedibilità del mancato esame del dichiarante. In tal senso le sezioni unite “Troise”, nel richiamare gli approdi della giurisprudenza della Corte e.d.u., hanno ribadito che la condanna che si fondi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare nel corso del dibattimento integra una violazione dell’art. 6 Cedu, ma solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti della [continua..]

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