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Corte costituzionale

di Maria Thelma Vita

Costituzionalmente illegittimo il coefficiente minimo di duecentocinquanta euro al giorno per la conversione della pena detentiva in pecuniaria

(Corte cost., sent. 3 febbraio 2022, n. 28)

La disciplina sottoposta all’esame della Corte costituzionale attiene al calcolo del tasso giornaliero di ragguaglio tra pena detentiva e pecuniaria.

Con due distinte ordinanze, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna e l’omologo del Tribunale di Taranto - entrambi chiamati a decidere sull’opposizione avverso un decreto penale di condanna in cui l’imputato e il pubblico ministero chiedevano l’applicazione del rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. - sollevavano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «nel determinare l’ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, in un valore che non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 c.p., pari a euro 250,00, anziché fare applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all’art. 459, comma 1-bis c.p.p., ovvero poter fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all’art. 133-bis del codice penale».

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In particolare, i giudici a quibus evidenziavano come un coefficiente di conversione così stabilito determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati facoltosi e meno abbienti, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale. Inoltre, ad avviso dei rimettenti, contrariamente all’art. 27, comma 3, Cost., la norma denunciata rischierebbe di vanificare il tentativo di contenere «l’inflizione di misure detentive brevi “gratuite” ed “inutilmente laceranti”». Infine, si evocava l’art. 117, comma 1, Cost., in ragione del conflitto con l’art. 49, par. 3, C.D.F.U.E. che vieta l’imposizione di sanzioni sproporzionate rispetto al reato, lamentando che la disposizione censurata precluderebbe l’adeguamento, in concreto, dell’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva alle effettive condizioni economiche del reo.

Investito della decisione, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità, sotto il profilo della rilevanza, delle questioni poste dall’organo monocratico di Ravenna per difetto di motivazione sulle ragioni per cui la pena pecuniaria sostitutiva sarebbe eccessivamente gravosa per l’imputato, omettendo qualsiasi dato significativo rispetto alla capacità di ottemperare ai debiti dello stesso.

A diverso esito, invece, ha condotto lo scrutinio del ricorso in via incidentale del magistrato pugliese.

Superato il preliminare vaglio di ammissibilità con riguardo ai parametri di cui agli artt. 3, comma 2, e 27, comma 3, Cost., la Corte ha precisato di poter reperire essa stessa rimedi costituzionalmente idonei a colmare temporaneamente la lacuna creata dalla pronuncia di accoglimento, a distanza di due anni dalla sentenza monito (Corte cost., sent. 11 febbraio 2020, n. 15) per la riforma della disciplina in esame. Ciò in attesa di un intervento del legislatore delegato che individui, nella sua discrezionalità, soluzioni differenti, in astratto ancora più aderenti ai principi evocati nelle ordinanze di rimessione.

Venendo al tessuto motivazionale, la Consulta ha sottolineato che mentre l’impatto di sanzioni detentive [continua ..]

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