Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (di Laura Capraro, Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Le modifiche introdotte dalla l. n. 134/2021, immediatamente precettive, sono volte a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, essenzialmente mediante l’estensione della portata applicativa delle previsioni interpolate all’omicidio tentato e alle fattispecie tentate dei reati considerati e alla introduzione di un nuovo caso di arresto obbligatorio in flagranza. L’intento appare raggiunto, sebbene rimanga auspicabile un intervento di razionalizzazione sistematica nella più ampia materia de qua.

Parole chiave tutela della vittima del reato, violenza di genere e domestica.

Provisions for the protection of victims of domestic and gender-based violence

The amendments introduced by Law 134/2021, which are immediately applicable, are aimed at strengthening the protection of victims of domestic and gender violence through the extension of the applicative scope of the interpolated provisions to attempted homicide and to the attempted cases of the crimes considered and the introduction of a new case of mandatory arrest in flagrante delicto. The intention appears to have been substantially achieved, even though it would be desirable to rationalise the system in this area.

SOMMARIO:

1. La finalità e gli strumenti: la applicabilità della tutela differenziata ai procedimenti relativi alle fattispecie tentate e all’omicidio tentato - 2. Segue. L’estensione dell’arresto obbligatorio in flagranza - 3. Segue. La modifica in tema di sospensione condizionale della pena - NOTE


1. La finalità e gli strumenti: la applicabilità della tutela differenziata ai procedimenti relativi alle fattispecie tentate e all’omicidio tentato

La l. 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) interviene con l’art. 2, commi 11, 12, 13 e 15 su alcune disposizioni processuali e sostanziali nel tentativo di rafforzare la tutela differenziata ivi prevista per le vittime di violenza di genere e domestica [1], introdotta nel tessuto codicistico con la l. 19 luglio 2019, n. 69 [2]. In tale prospettiva, con modifiche di immediata applicazione (dopo la fisiologica vacatio legis), si è in primo luogo estesa la sfera di operatività degli artt. 90 ter, comma 1 bis, 362, comma 1 ter, 370, comma 2 bis, 659, comma 1 bis, c.p.p. e 64 bis, comma 1, disp. att. c.p.p. alle vittime dei reati in esse richiamati (identici nelle diverse previsioni, salva l’aggiunta della fattispecie di cui all’art. 612 ter c.p., presente soltanto nell’art. 370, comma 2, bis c.p.p. e nell’art. 64 bis, disp. att. c.p.p.) [3] anche alle ipotesi in cui tali le condotte si siano manifestate nella forma tentata e all’omicidio tentato. La ratio estensiva perseguita con la novella rappresenta un importante tassello nel percorso di rafforzamento della protezione a favore delle vittime dei reati di violenza di genere e domestica, vista la indubbia opportunità di anticipare l’intervento a tutela di questi soggetti, di frequente destinatari di condotte poste tra loro in progressione criminosa. Sul versante del diritto all’informazione spettante alla vittima, va rilevato che, in seguito alle integrazioni apportate [4], l’obbligo di comunicazione alla persona offesa (e al suo difensore, qualora nominato), ex art. 90 ter, comma 1 bis, c.p.p. [5], dei provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva dell’imputato (nonché di altri provvedimenti indicati nell’art. 90 ter, comma 1, riguardanti la persona dell’imputato, la cui conoscenza possa essere di interesse per la persona offesa) ovvero del condannato, qualora la scarcerazione venga disposta dal giudice di sorveglianza (ex art. 659, comma 1 bis, c.p.p. [6]), va osservato nei procedimenti relativi a ai reati indicati (artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis ovvero artt. 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, [continua ..]


2. Segue. L’estensione dell’arresto obbligatorio in flagranza

Con l’art. 2, comma 15, la l. n. 134/2021 pone rimedio ad una incongruenza creatasi in seguito alla introduzione nel 2019 dell’art. 387 bis c.p., che punisce la violazione dei provvedimenti disponenti l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), anche disposti d’urgenza ex art. 384 bis c.p.p. Come si era subito rilevato [21], infatti, la cornice edittale prevista dalla nuova incriminazione introdotta dalla l. n. 69/2019 [22] non consentiva l’arresto in flagranza, neppure facoltativo, privando così di protezione la persona offesa nel caso di inosservanza da parte dell’indagato delle misure cautelari applicate. Grazie all’interpolazione dell’art. 380, comma 2, lett. l ter) il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stato inserito tra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, risultando così corretta la descritta incoerenza. Tuttavia, tra la nuova ipotesi di arresto introdotta e la disciplina delle misure cautelari permane un difetto di coordinamento di non poco rilievo. Dalla lettura combinata dell’art. 387 bis c.p.p., che prevede il limite edittale massimo di tre anni, e dell’art. 280 c.p.p., in ragione del quale le misure coercitive possono trovare applicazione solo quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisca la reclusione superiore nel massimo a tre anni (o la pena dell’ergastolo), all’esito della eventuale convalida dell’arresto posto in essere ex art. 380, comma 2, lett. l ter) c.p.p. è preclusa l’applicazione di misure coercitive. Ipotesi di segno diverso, che integrino deroghe ai limiti di pena generali, debbono infatti eventualmente essere contemplate in modo espresso, come accade per il caso previsto dall’art. 391 (comma 5) c.p.p., fatto salvo dal comma 1 dell’art. 280 c.p.p. In forza di tale eccezione, l’applicazione di misure coercitive in sede di udienza di convalida può ignorare i limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p. soltanto quando l’arresto sia stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’art. 381, comma 2, c.p.p., ovvero per uno dei delitti in cui esso è consentito [continua ..]


3. Segue. La modifica in tema di sospensione condizionale della pena

Per effetto della estensione operata dall’art. 2, comma 13, della l. n. 134/2021, infine, l’obbligo ex art. 165, comma 5, c.p. di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati si applica pure quando di questi ultimi si sia accertata la responsabilità penale in relazione al tentato omicidio o al tentativo di uno dei delitti già contemplati dalla norma. Anche in questo caso, in cui coerentemente alla ratio sottesa alla legge in commento, si è ampliata la sfera operativa di una norma inserita dalla l. n. 69/2019 per accogliere le sollecitazioni internazionali [25], l’intervento appare perfettibile. Come esattamente osservato, «esigenze di coerenza avrebbero suggerito un identico ampliamento della platea dei destinatari del trattamento psicologico in executivis previsto dall’art. 13-bis, comma 1, ord. penit., e valutato ai fini della concessione dei benefici dall’art. 4-bis, comma 1-quinquies, ord. penit.» [26]. Va rilevato che la modifica apportata dall’art. 2, comma 13 della novella, a differenza di quelle previste dagli altri commi considerati, può investire soltanto i fatti commessi in un momento successivo all’entrata in vigore della legge; la consueta integrazione, di contenuto analogo a quello di cui all’art. 2, commi 11, 12 e 15, costituisce, infatti, in questo caso, una modifica in peius in materia penale, che, come tale, seguirà la regola fissata dall’art. 2 c.p.


NOTE
Fascicolo 1 - 2022