Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le modifiche in tema di prescrizione del reato (di Cristina Colombo, Ricercatore di Diritto penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Il lavoro intende soffermarsi sulle modifiche introdotte dalla l. n. 134/2021 in tema di prescrizione, considerando, nello specifico, i cambiamenti nel caso di sospensione e interruzione della prescrizione oltre alla nuova figura della cessazione. Per la commistione di elementi e principi di diritto sostanziale e processuale, sia in ambito nazionale che internazionale la complessità dell’argomento appare, da subito, evidente. Il proponimento è quello di sottolineare le difficoltà prodotte da una prescrizione operante come istituto border line.

Parole chiave: prescrizione del reato, sospensione, interruzione.

The amendments regarding the prescription of the offense

The work intends to focus on the changes introduced by Law n.134/2021 in terms of prescription. Specifically, considering the changes in the case of suspension, interruption of the prescription in addition to the new figure of the termination. The complexity of the subject is immediately evident due to the mixture of elements and principles of substantive and procedural law, both national and international. The purpose is to underline the difficulties produced by a limitation operating border line as an institution of criminal and procedural law.

SOMMARIO:

1. Prologo - 2. La prescrizione - 3. Gli effetti della modifica - NOTE


1. Prologo

La prescrizione, quale causa di estinzione del reato, rientra tra i punti affrontati dalla c.d. riforma Cartabia, ora legge 27 settembre 2021, n. 134 [1]. L’input alla stesura della suddetta normativa risulta strettamente collegato alle richieste indirizzate dall’Unione Europea all’Italia per erogare il Recovery Fund ed è rivolto a diverse finalità, tra le quali si ritrova l’esigenza di accelerare il processo penale, in particolare, mediante: la deflazione e la digitalizzazione, il potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato ed una equilibrata durata del processo. La legge è composta da 2 articoli e contempla all’art. 1 una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere approvate entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, mentre all’art. 2 si segnalano alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente operative. Tra queste ultime ritroviamo modifiche all’istituto della prescrizione, per la precisione agli artt. 159 e 160 c.p. e l’introduzione della cessazione del corso della prescrizione, ex art. 161 bis c.p. A dire il vero, la prescrizione insieme all’improcedibilità [2] per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione costituisce, forse, uno degli assunti più discussi di tutta la riforma, il cui iter era giunto al termine il 23 settembre 2021 con l’approvazione, in via definitiva, del Senato palesando ipso facto tutte le sue complessità. Ecco perché l’indagine attuale apre, necessariamente, la sua forbice verso tematiche diverse. In primis di diritto sostanziale, richiamando, tra gli altri, il principio di legalità e la successione di leggi penali nel tempo, fondamenti indispensabili dei sistemi penali moderni, per poi passare all’operatività della prescrizione in ambito processuale, così evidenziando un doppio significato del lasso temporale, in quanto il decorso del tempo acquista un proprio significato per ognuna delle due materie. Non vi è poi da dimenticare come la prescrizione rientri nell’attuale terreno della globalizzazione, richiamando principi che reggono i singoli Stati e principi riguardanti le disposizioni internazionali, di cui il rinomato caso Taricco [3] è diventato un recente testimone. A questo proposito, la Corte Costituzionale nell’affrontare [continua ..]


2. La prescrizione

La prescrizione [5] è una causa di estinzione del reato di diffusa applicazione. Rappresenta la rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva, per decorso del tempo, secondo quanto disposto dall’art. 157 c.p. e seguenti. Il presupposto della prescrizione del reato è l’assenza di una sentenza di condanna. Passato troppo tempo dal fatto, l’effetto che si percepisce è la perdita di significato della condanna, l’affievolimento del valore della prevenzione generale e speciale, della giusta retribuzione, della funzione rieducativa e della proporzione della pena, tanto più nel caso di bagatelle. Il disvalore del fatto costituisce, quindi, un altro elemento da considerare nel decorso della prescrizione, ma purtroppo la riforma, in esame, non si è soffermata sul tema della depenalizzazione, che avrebbe sicuramente potuto alleggerire l’annosa ipertrofia del diritto, soprattutto nel campo del diritto penale, rispetto al carico dei procedimenti. Si aggiunga poi che, trascorso un notevole lasso di tempo dal reato, il soggetto agente potrebbe essere cambiato e già responsabilizzato, tanto che la funzione rieducativa della pena non avrebbe più alcun significato, senza dimenticare che fino a sentenza definitiva l’imputato deve essere sempre e comunque considerato innocente ai sensi dell’art. 27 Cost. Ecco perché una prescrizione troppo lunga, o infinita, come quella già prospettata dalla legge n. 9/2019, sostenitrice dell’obbligatorietà della legge penale, oltre a mantenere il soggetto legato al processo, mal si collegherebbe all’affievolimento dell’allarme sociale e al diritto all’oblio. [6] Il bisogno di garantire una equilibrata durata del processo, tutelata dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come diritto soggettivo perfetto e affermato, da sempre, da numerosi studiosi del diritto, costituisce pertanto una delle basi dell’istituto della prescrizione. [7] Ciò che ad oggi appare ancora cristallizzato è che la prescrizione, pur presentando un evidente collegamento con il processo appartiene al diritto sostanziale, già in considerazione del suo assoggettamento al principio di legalità e di irretroattività della legge più sfavorevole al reo. Istituto di diritto sostanziale, secondo la maggiore corrente in dottrina [8], la [continua ..]


3. Gli effetti della modifica

Al momento, la prescrizione sembra inesorabilmente porsi in una situazione border line tra diritto processuale e diritto penale. Ovvero, si mostra quasi come una mescolanza tra prescrizione sostanziale e prescrizione processuale, privando di qualsiasi prudenza le diverse fasi del giudizio. Questo labile confine dell’istituto sostanziale di diritto penale appare così rispondere alle esigenze di tutela di una giustizia vittima e attore di inesorabili lungaggini. Un primo approccio alla riforma [11], relativamente all’ambito dell’istituto della prescrizione, tralasciando l’art. 157 c.p., riguardante la prescrizione e il tempo necessario a prescrivere e l’art 158 c.p. che tratta della decorrenza del termine, focalizza l’attenzione su un corpo di articoli modificati dalla legge, precisamente l’art. 159 c.p. che si riferisce alla sospensione, l’art. 160 c.p. che tratta dell’interruzione e infine sull’introduzione dell’art. 161 bis c.p. riguardante la cessazione del corso della prescrizione. È, proprio in questo ultimo ambito che la riforma interviene con disposizioni immediatamente dispositive attinenti la disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, confermando, solo in parte, quanto già introdotto con la legge n. 3/2019. I termini di sospensione [12] del corso della prescrizione sono regolamentati dall’art. 159 c.p. che presenta un elenco di casi in cui si verifica la sospensione del procedimento, qualora si presentino degli ostacoli di diritto o di fatto al proseguimento della prescrizione che riprenderà dal momento in cui cessa la causa della sospensione. L’articolo si struttura attraverso l’utilizzo di una clausola generale: “Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, …” per poi prevedere specifici casi di sospensione: “oltre che nei casi di…” Presenta, quindi, un elenco tassativo pur ammettendo riferimenti a svariate disposizioni di legge. Riguardo all’art. 159 c.p. [13] è da segnalare – proprio a seguito della riforma Cartabia – l’abrogazione dei commi 2 e 4. L’eliminazione del comma 2 “2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022