Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre (di Giuseppe Amarelli, Professore ordinario di Diritto penale – Università degli Studi di Napoli Federico II)


La riforma delle sanzioni sostitutive costituisce uno degli assi portanti della c.d. legge Cartabia. Tuttavia, nonostante la condivisibilità delle principali opzioni politico-criminali che la innervano, soprattutto se rapportate all’odierno assetto del sistema sanzionatorio, qualche dubbio permane per la scelta di fondo di non elevare le nuove misure al rango di vere e proprie pene principali.

Parole chiave: sanzioni sostitutive, pene detentive brevi.

Extension of alternative measures to short-term detention: lights and shadows

The criminal justice reform provides an extension of alternative measures to short custodial sentences. In so doing, it introduces an agreeable improvement compared with the current situation. However, perhaps it would have been preferable to turn these measures into principal penalties.

SOMMARIO:

1. La rilevanza dei punti sostanziali della riforma - 2. Il ripensamento delle sanzioni sostitutive: i lati positivi - 3. I profili meno convincenti - NOTE


1. La rilevanza dei punti sostanziali della riforma

Nella ricca orditura della c.d. riforma Cartabia, affianco alle più appariscenti e rilevanti modifiche della disciplina della nuovissima prescrizione e del processo penale, si stagliano anche tante innovative indicazioni per il legislatore delegato inerenti al diritto penale sostanziale [1] che coinvolgono in modo significativo il suo fronte identitario più marcato e, al contempo, più delicato, quello delle sanzioni [2]. Anzi, re melius perpensa, proprio l’intervento sul versante delle risposte punitive al reato si può considerare in chiave politico-criminale e di sistema come uno dei tratti maggiormente innovativi dell’in­tera legge delega, ancorché nell’impostazione di fondo non presenti – come si vedrà – elementi di drastica discontinuità rispetto al passato, ma, al contrario, si incanali in solchi già tracciati in precedenza [3]. Grazie all’art. 1, comma 17 ss., della l. n. 134/2021, infatti, si inizia ad intravedere all’orizzonte la fine della lunga stagione della disgregazione e del collasso del sistema sanzionatorio [4] che, a causa della mancata riforma organica e radicale dell’intero codice penale [5] e del susseguirsi, all’opposto, di una pluralità di interventi novellistici pointistici e disaggregati sul versante delle cause di non punibilità, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione, aveva assunto progressivamente sembianze sempre più caotiche. Rileggendo in filigrana l’intero comparto della legge delega dedicato a tale ambito della disciplina penale, è invero possibile scorgere primi incoraggianti segnali di una ricostruzione del versante sanzionatorio dello ius terribile più moderna, razionale e coerente con l’idea di scopo che l’art. 27, comma 3, Costituzione assegna alla pena: la rieducazione del condannato [6]. Pur senza stravolgere la fisionomia dell’odierno arsenale delle pene principali, come invece auspicato dalla dottrina penalistica più recente, in una interessante bozza di progetto di riforma elaborata dall’AIPDP nel marzo 2021 [7], l’ampliamento della particolare tenuità del fatto, della estinzione per condotte riparatorie, del sistema sanzionatorio, nonché degli spazi di azione della restorative justice, offrono un concreto e determinante contributo per la [continua ..]


2. Il ripensamento delle sanzioni sostitutive: i lati positivi

Perno centrale di tale progetto di ammodernamento del diritto penale sostanziale, è sicuramente il ripensamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la l. n. 689/1981 oltre quarant’anni fa, ma rimasto sostanzialmente privo di effettività [8]. Nel diritto vivente, infatti, queste misure hanno avuto una ridottissima applicazione, in ragione della prevalenza il più delle volte accordata ad altri istituti formalmente e dommaticamente differenti, ma nei fatti ‘concorrenti’ e più favorevoli al reo, in primis la sospensione condizionale della pena [9]. Rinviando al successivo commento per una analitica disamina di tutti gli elementi di novità concepiti nel dettaglio dalla legge delega ed in attesa di essere concretamente definiti dall’Esecutivo entro il prossimo ottobre, ci si limiterà in questa sede a qualche considerazione di carattere generale per tratteggiarne per sommi capi una prima valutazione che, si anticipa sin d’ora, è chiaroscurale. Innanzi tutto, la scelta riformistica in parola risulta apprezzabile per la sua portata trasversale. A differenza di altre riforme del passato, che avevano mitigato il rigore del diritto penale tradizionale puntando sulla costruzione di sotto-sistemi sanzionatori differenziati per tipologie o classi di illeciti [10], come ad esempio le riforme della depenalizzazione o del giudice di pace, in questa circostanza si è fatta una scelta unitaria, ancorando l’applicabilità delle nuove misure (che sostituiscono in larga parte le precedenti) unicamente al parametro oggettivo della pena irrogata in concreto che, potenzialmente, le rende utilizzabili in ordine ad un numero amplissimo di fattispecie anche di media gravità, essendo stato innalzato il limite massimo per la loro concessione alla pena detentiva di quattro anni [11]. Altrettanto condivisibile appare, peraltro, proprio quest’ultima opzione, poiché permette di risolvere (parzialmente, almeno per le pene ultra-biennali) il problema della sovrapposizione delle sanzioni sostitutive con la sospensione condizionale della pena cui si accennava prima, misura quest’ultima che non può più opportunamente essere ad esse applicata. Ancora, analogo giudizio positivo può essere espresso per il rinnovamento e l’ampliamento del catalogo di [continua ..]


3. I profili meno convincenti

Un’unica ipoteca grava su questa significativa tessera della c.d. legge Cartabia: il nuovo spazio attribuito nel nostro sistema sanzionatorio alla semilibertà, alla detenzione domiciliare, al lavoro di pubblica utilità ed alla pena pecuniaria è uno spazio ricavato pur sempre sul fronte secondario della ‘degradazione giudiziaria’ o ‘secondaria’ della risposta punitiva edittale, piuttosto che su quello principale della degradazione legislativa o ‘primaria’ tramite scelte generali ed astratte connesse al disvalore ridotto di taluni reati, seguendo sul versante della risposta sanzionatoria la stessa linea percorsa di recente su quello della non punibilità con istituti come il nuovo art. 131 bis c.p. [13]. Più precisamente, se osservata impiegando come tertium comparationis il recente passato e l’attuale presente, la riforma sembra compiere un non secondario passo in avanti, trasferendo il potere di applicare misure in grado di incidere sulle pene detentive carcerarie dalla magistratura di sorveglianza che ne ha il monopolio nella prassi odierna nella fase esecutiva con le misure alternative alla detenzione, al giudice della cognizione nella fase prodromica della irrogazione [14]; tale decisione, peraltro, dovrebbe assicurare anche una più adeguata valutazione dei presupposti per la loro concessione, attribuendo un simile potere discrezionale allo stesso organo giudicante che ha già apprezzato il disvalore del fatto all’esito del contraddittorio tra le parti. Diversamente, non altrettanto può dirsi se la si raffronta con le proposte de iure condendo da tempo affacciate da una parte della dottrina (vedi il progetto dell’AIPDP citato in precedenza) e in parte condivise dal legislatore con la legge delega n. 67/2014 rimasta inattuata [15], volte a rimodulare a monte il catalogo generale delle sanzioni principali, affiancando a quelle tradizionali preesistenti, misure completamente nuove e dal contenuto e dai caratteri meno afflittivi e più inclusivo-risocializzanti. La novella, invero, non si muove lungo il più drastico e coraggioso paradigma jheringhiano della perenne abolizione legislativa del diritto penale e, segnatamente, delle sue sanzioni afflittive, secondo la logica dove basta la pena detentiva nessuna pena di morte e dove basta la pena pecuniaria nessuna pena detentiva ecc. Ma si limita, molto più [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022