Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La rivisitazione del giudizio di appello (di Ada Famiglietti, Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Gli interventi normativi in tema di giudizio di secondo grado sono finalizzati a circoscrivere l’ambito dell’appellabilità oggettiva, a semplificare il procedimento con la celebrazione del giudizio camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o l’imputato chiedano di partecipare in presenza. Inoltre la delega amplia l’operatività del concordato sui motivi in appello e riduce le ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Parole chiave: Appello, procedimento camerale, limiti oggettivi.

The review of the appeal judgment

The rules in the matter of appeal judgment are aimed at circumscribing the scope of objective appellability, simplifying the procedure with the celebration of the non-participated chamber judgment, unless the appellant or the accused ask to participate in presence. In addition, the delegation expands the operation of the concordat on the grounds on appeal and reduces the hypotheses of renewal of the trial examination.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La contrazione dell’appellabilità oggettiva - 3. Lo svolgimento del giudizio di appello - NOTE


1. Premessa

La l. 27 settembre 2021, n. 134 [1] delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla generale riorganizzazione del processo penale in termini di efficienza, razionalizzazione e speditezza, attraverso la digitalizzazione e il potenziamento delle tecnologie informatiche. Il testo approvato consta di due articoli: il primo conferisce una delega legislativa, il cui triplice obiettivo è lo snellimento del processo penale, la transizione digitale e la ristrutturazione della disciplina dei riti speciali, delle impugnazioni e delle misure alternative alla pena. All’art. 1, comma 13, lett. c), e), f), g), h) e l), sono disciplinate le previsioni in tema di giudizio di secondo grado, finalizzate a circoscrivere l’ambito dell’appellabilità oggettiva, ad estendere le ipotesi di inammissibilità dell’appello, a semplificare il procedimento con la spinta verso il modello cartolare, e a ridurre le ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. L’obiettivo dichiarato è la contrazione dei tempi e l’efficienza del giudizio, anche in funzione della prevista improcedibilità dell’azione per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Oltre ai princìpi della delega, infatti, la l. n. 134/2021 apporta alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale immediatamente precettive, a cominciare dall’introduzione di una nuova causa di improcedibilità, sulla scorta delle pressanti indicazioni dell’Unione Europea e della Corte di Strasburgo in tema di ragionevole durata dei procedimenti penali. Facendo della legislazione pandemica un principio ispiratore e ponendo il modello emergenziale a regime, si prevede che l’appello diventi a tutti gli effetti un rito cartolare, con la celebrazione del giudizio camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o l’imputato chiedano di partecipare in presenza. In secondo luogo, si delega il Governo a eliminare le preclusioni per taluni reati, oggi previste nel concordato sui motivi in appello dall’art. 599-bis, comma 2, c.p.p. e speculari alle esclusioni del patteggiamento allargato. L’obiettivo resta la speditezza del procedimento di secondo grado, dato che il concordato in appello mira a semplificare il giudizio, rendendolo più veloce. Pertanto il Parlamento ha recepito la proposta della Commissione Lattanzi di abolire le [continua ..]


2. La contrazione dell’appellabilità oggettiva

Un significativo segmento di modifica, introdotto dalla l. n. 134/2021, concerne l’ampliamento dell’i­nappellabilità oggettiva, disciplinata dall’art. 593, comma 3, c.p.p. che di fatto segue il solco già tracciato dalla riforma Orlando e dal successivo d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. I casi di inappellabilità introdotti dalla legge delega riguardano: a) le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; b) le sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Occorre a tal fine ricordare che, all’esito dei molteplici interventi della Corte costituzionale sull’inap­pellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotta dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, era rimasta vigente una clamorosa asimmetria fra le sentenze di condanna alla pena dell’ammenda, inappellabili, e quelle di proscioglimento per una contravvenzione punibile con la sola ammenda [3]. Tale vistoso squilibrio era stato correttamente eliminato dal d.lgs. n. 11/2018, che aveva sancito definitivamente l’inap­pellabilità sia delle sentenze di condanna, anche quando emesse all’esito di giudizio abbreviato – per effetto dell’inciso “in ogni caso” – sia di proscioglimento, comprese le sentenze di non luogo a procedere, relative alle contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa [4]. L’intervento era meritevole di apprezzamento, sia per la limitata gravità e modesto allarme sociale delle fattispecie contravvenzionali punite con ammenda o con pena alternativa, sia per la paradossale situazione previgente che sanciva l’appellabilità delle sentenze assolutorie e l’inappellabilità delle pronunce di condanna per i predetti reati. Allo stato attuale, l’art. 13, comma 1, lett. c) estende l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, oggi riferita alle sole contravvenzioni punibili con la sola ammenda, anche ai delitti per i quali la legge prevede la multa, sola o in alternativa alla pena detentiva. Più precisamente, l’esplicito riferimento alle contravvenzioni cede il passo alla più vasta categoria di “reati”, con la seguente direttiva: “prevedere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena [continua ..]


3. Lo svolgimento del giudizio di appello

Un ulteriore criterio di delega, finalizzato allo snellimento del giudizio di secondo grado, ne prevede la celebrazione con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante e, in ogni caso, l’impu­tato o il suo difensore richiedano di partecipare all’udienza. A tutti gli effetti la l. n. 134/2021 assume il rito cartolare a modello base del giudizio di appello [8], promuovendo il sistema emergenziale della legislazione pandemica a regime ordinario. Nonostante l’esperienza maturata in questi due anni abbia evidenziato il ricorso sempre più massivo al rito camerale anche nei procedimenti “ordinari” [9], data la natura tecnica delle questioni trattate e l’esaustività degli atti di impugnazione, la dottrina ha stigmatizzato il sacrificio dell’oralità, giungendo a definire il contraddittorio cartolare un «ossimoro ontologico» [10]. Punto di partenza di tale impostazione è il principio di oralità fisiologicamente contrapposto alla scrittura, che rappresenta un attributo peculiare, insieme alla segretezza, del sistema inquisitorio. Il codice di rito penale del 1988 opta, fin dalla legge delega, per un processo penale improntato ai caratteri del sistema accusatorio, mediante «l’adozione del metodo orale». A tal fine, si è evidenziato come il rito camerale non partecipato comporti un sacrificio del contraddittorio, dell’oralità e dell’im­mediatezza, «espressione di una linea di tendenza controriformatrice del processo penale» [11], in cui un recupero di garanzia è insito nella possibilità data alla parte appellante e “in ogni caso all’im­putato e al suo difensore” di partecipare all’udienza. Sempre per rispondere alla logica di deflazione del giudizio di secondo grado, si delega il Governo a eliminare le preclusioni al concordato sui motivi previste dall’art. 599-bis, comma 2, c.p.p. per taluni reati, analogamente a quanto avviene, per gli stessi, rispetto al patteggiamento allargato [12]. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall’art. 599-bis, rappresenta una modalità di definizione «che risponde ad una finalità deflattiva di cui tener conto nella modulazione del trattamento punitivo» [13], anche se l’istituto non ha trovato un’applicazione significativa dalla [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022