Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'udienza predibattimentale monocratica (di Nicola Triggiani, Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università di Bari “Aldo Moro”)


L’art. 1, comma 12, l. n. 134/2021, nell’ambito della delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, prevede per i procedimenti a citazione diretta davanti al tribunale monocratico ex art. 550 c.p.p. una inedita udienza predibattimentale, volta a vagliare la fondatezza dell’esercizio dell’azione penale. L’istituto suscita non poche perplessità: non sembra utile né ad accelerare i processi, né a scongiurare dibattimenti inutili e rischia di creare problemi organizzativi nei tribunali medio-piccoli.

The pre-debate hearing presided by a single judge

As part of the delegation to the Government for the reform of the criminal procedure code, the Law 134/2001, art. 1, paragraph 12, provides for an unprecedented pre-trial hearing for direct summons proceedings before the single judge pursuant to art. 550 of the Italian Criminal Procedure Code. This provision aims at assessing the validity to exercise of the criminal action. The institute raises many concerns: it seems neither to be useful, nor to able to speed up the trials, nor to avoid unnecessary hearings, while on the other side it risks creating organizational problems in medium-small courts.

SOMMARIO:

1. L’introduzione di una “udienza-filtro” in camera di consiglio nei procedimenti monocratici a citazione diretta: la ratio dell’innovazione - 2. La scelta di assegnare il ruolo di “filtro” non al g.i.p., ma al giudice del tribunale - 3. La violazione della citazione diretta e le modifiche dell’imputazione - 4. I possibili epiloghi dell’udienza predibattimentale: l’immediata definizione del processo attraverso i riti alternativi, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il passaggio alla fase dibattimentale - 5. Dubbi e perplessità sull’idoneità del nuovo istituto a raggiungere gli obiettivi di efficienza e garanzia prefissati dal legislatore - NOTE


1. L’introduzione di una “udienza-filtro” in camera di consiglio nei procedimenti monocratici a citazione diretta: la ratio dell’innovazione

L’art. 1, comma 12, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti») [1] prevede che, nell’esercizio della delega per le modifiche del codice di procedura penale di cui all’art. 1, comma 1, della stessa legge, si dovrà innovare il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [2] nelle ipotesi di citazione diretta ex art. 550 c.p.p. con l’introduzione di una udienza predibattimentale in camera di consiglio, tenuta innanzi a un giudice-persona fisica diverso da quello innanzi al quale dovrà, eventualmente, celebrarsi il dibattimento. Tale udienza era già prevista nell’originario “d.d.l. Bonafede” (art. 6 d.d.l. A.C. 2435, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso la corte d’appello») [3]: nella Relazione illustrativa si evidenziava che era stata prevista «per valutare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire immediatamente una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o in quanto gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono l’accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio» [4]. Dunque, «un’udienza “filtro”, volta a consentire, anche nel caso di processi per i quali non sia prevista l’udienza preliminare propriamente detta, un vaglio volto a evitare la comunque onerosa celebrazione di dibattimenti inutili, quando appaia scontato o notevolmente probabile che essi abbiano a concludersi con il proscioglimento» [5]. L’articolata proposta di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 formulata dalla Commissione di studio istituita dalla [continua ..]


2. La scelta di assegnare il ruolo di “filtro” non al g.i.p., ma al giudice del tribunale

Dalla Relazione illustrativa delle proposte emendative della “Commissione Lattanzi” emerge che vi è stata una lunga discussione riguardo all’opportunità di affidare questo innovativo “filtro” al giudice per le indagini preliminari ovvero se condividere la scelta del d.d.l. A.C. 2435, che lo aveva attribuito ad un giudice del tribunale, in sede predibattimentale, ovviamente diverso da quello che procederà, eventual­mente, al dibattimento. Questa seconda soluzione è stata preferita dalla Commissione sulla base di una serie di considerazioni [15] ed è stata poi mantenuta ferma nella versione finale approvata dal Parlamento con la l. n. 134/2021. In primo luogo, il giudice dibattimentale è apparso «più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal pubblico ministero a determinare la condanna dell’imputato», essendo il giudice che, «nella sua tipica attività, applica le regole del giudizio sulla imputazione». In secondo luogo, si è sottolineato come il numero dei giudici per le indagini preliminari sia nettamente minore di quello dei giudici dibattimentali, sicché «la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle richieste del pubblico ministero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed efficientemente che rispetto ai primi». Infine – premesso che l’appunto che viene solitamente mosso al giudice dell’udienza preliminare è che, nell’alternativa tra l’emanazione di un provvedimento non motivato (decreto che dispone il giudizio) e la redazione di una sentenza motivata (di non luogo a procedere), «l’elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato ed altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo» – secondo la “Commissione Lattanzi”, queste situazioni eventuali «possono trovare una efficace controspinta, sul piano psicologico, laddove la decisione meno faticosa» (quella, appunto, del decreto che dispone il giudizio, privo di motivazione) «sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura [continua ..]


3. La violazione della citazione diretta e le modifiche dell’imputazione

Al giudice dell’udienza predibattimentale vengono riconosciuti precisi compiti, indubbiamente mutuati dal modello dell’udienza preliminare [19]. In particolare, l’art. 1, comma 12, lett. b), l. n. 134/2021 prevede che, in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. (ove è previsto che il decreto di citazione a giudizio deve contenere «l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione delle misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge»), il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alla riformulazione dell’imputazione, debba dichiarare anche d’ufficio la nullità, restituendogli gli atti. Questa modifica è da ricondurre sempre all’esigenza di assicurare una durata ragionevole del processo ed evitare che il giudice rimanga vincolato alle contestazioni di addebiti generici ed indeterminati [20]. Sulla stessa linea, poi, l’art. 1, comma 12, lett. c), l. n. 134/2021, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, prevede che il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d’ufficio, gli atti al pubblico ministero [21].


4. I possibili epiloghi dell’udienza predibattimentale: l’immediata definizione del processo attraverso i riti alternativi, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il passaggio alla fase dibattimentale

Riguardo agli epiloghi dell’udienza predibattimentale, occorre segnalare innanzitutto che in tale u­dienza potranno innestarsi tutti i procedimenti speciali, dando così luogo ad una immediata definizione del processo. Al riguardo, va rilevato che nell’originario d.d.l. ministeriale era previsto che l’udienza predibattimentale fosse la sede per le richieste di giudizio abbreviato, patteggiamento ed oblazione: nella Relazione illustrativa del “d.d.l. Bonafede” si legge, infatti, che, allo scopo di dare alla nuova udienza predibattimentale un più ampio contenuto, «si è ritenuto di anticipare in questa fase anche le scelte relative ai riti alternativi, e precisamente, il giudizio abbreviato, il patteggiamento e l’oblazione, così contenendo gli effetti negativi sulle incompatibilità derivanti dall’introduzione di questa verifica preliminare sulla fondatezza dell’esercizio dell’azione penale» [22]. Con la riformulazione dell’art. 6 del d.d.l. A.C. 2435 proposta dalla “Commissione Lattanzi”, è stato poi ampliato il ventaglio delle definizioni procedimentali alternative al dibattimento, essendo state affiancate ai tradizionali riti alternativi la messa alla prova, l’estinzione del reato per condotte riparatorie, la remissione di querela e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Non solo: la verifica circa la concreta percorribilità di tali esiti non è stata rimessa all’iniziativa delle parti, ma configurata quale preciso compito del giudice investito della trattazione dell’udienza predibattimentale [23]. Nel successivo percorso parlamentare il punto è stato nuovamente modificato. Per un verso, si è fatto generico (e omnicomprensivo) riferimento ai «procedimenti speciali»; per altro verso, si è eliminata la possibilità del giudice di “promuovere” le richieste di riti deflattivi. Dal momento che la funzione principale assegnata alla nuova udienza predibattimentale è quella di verificare la fondatezza dell’esercizio dell’azione penale, a norma dell’art. 1, comma 12, lett. d), l. n. 134/2021, si è previsto che, in assenza di richieste di definizioni alternative, il giudice dovrà valutare, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico [continua ..]


5. Dubbi e perplessità sull’idoneità del nuovo istituto a raggiungere gli obiettivi di efficienza e garanzia prefissati dal legislatore

Fin qui l’illustrazione dei princìpi direttivi della delega in tema di rito monocratico con citazione diretta a giudizio. Si è osservato che «grandi speranze sono indubbiamente poste nella revisione della disciplina dei procedimenti a citazione diretta» e che la nuova udienza predibattimentale rappresenta non solo la novità di maggior rilievo in materia, ma «una delle più significative dell’intera riforma»” [28], sottolineando altresì che «se l’udienza preliminare si è spesso rivelata un luogo per il passaggio delle carte, altrettanto si confida che non si dirà dell’udienza filtro predibattimentale» [29]. Invero – come non si era mancato di osservare già in sede di indagine conoscitiva nelle audizioni davanti alla Commissione Giustizia della Camera e nei commenti dottrinali all’originario “d.d.l. Bonafede” –, l’introduzione di questa nuova udienza predibattimentale nei giudizi monocratici privi dell’u­dienza preliminare suscita non pochi dubbi e perplessità [30], che non risultano attenuati alla luce degli emendamenti suggeriti dalla “Commissione Lattanzi” e degli ulteriori ritocchi proposti dal Governo e poi recepiti dal Parlamento: tanto più se si considera che tale udienza, come si è già ricordato, dovrebbe svolgersi non soltanto nei procedimenti a citazione diretta previsti dall’attuale normativa, ma anche nei procedimenti monocratici per i quali sarà disposta dal legislatore delegato la soppressione dell’udienza preliminare oggi prevista. L’innovazione, come pure si è già ricordato, viene presentata nella Relazione illustrativa della “Commissione Lattanzi” come utile non solo e non tanto in chiave deflattiva, quanto come una occasione di garanzia per l’imputato, che si vorrebbe sottrarre ad un dibattimento inutile. Ora, premesso che si tratta di una assoluta novità strutturale, sicché non è evidentemente facile fare previsioni in ordine al concreto funzionamento dell’istituto come sarà attuato nei decreti delegati (da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della l. n. 134/2021) e sui suoi riverberi in ordine ai successivi segmenti processuali [31], appare tuttavia legittimo chiedersi – nell’ambito di [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022