Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Notificazioni al difensore dirette all'imputato (di Caterina Scaccianoce, Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Palermo)


La legge delega, intervenendo sulla disciplina della notificazione, intende consolidare il sistema delle notifiche mediante consegna al difensore. L’analisi dei diversi criteri direttivi farà emergere un quadro che sembra privilegiare la conoscenza legale dell’atto, in netta controtendenza rispetto ai più recenti arresti della giurisprudenza.

 

Notifications to the lawyer directed to the defendant

The delegation law, intervening on the discipline of notifications, intends to consolidate the system of notifications by delivery to the defender. The analysis of the various guiding criteria will bring out a picture that seems to favor legal knowledge of the act, in clear contrast to the most recent arrests of jurisprudence.

SOMMARIO:

1. Logiche di una riforma - 2. Cosa cambia nelle notificazioni tra formalismi e valori - 3. “Idoneità” del recapito telematico - 4. Efficienza vs effettività della difesa: i complessi raccordi tra notifica mediante consegna al difensore e domicilio eletto, dichiarato o determinato - 5. La deroga della difesa d’ufficio - 6. Il nuovo caso di inammissibilità dell’impugnazione - NOTE


1. Logiche di una riforma

Sopravvissuta a una mediazione politica tra Governo e forze di maggioranza che, come da più parti segnalato, ha giocato al ribasso, la “riforma Cartabia” interviene in un clima di profonda sfiducia dei cittadini nel sistema giustizia, e in particolare, in quello della giustizia penale, caratterizzato da una cronica lentezza delle procedure con conseguente aumento spropositato degli arretrati, nonché da gravi disfunzioni degli uffici. Necessitando, pertanto, di una articolata ricostruzione organizzativa del suo apparato, il disegno di legge delega n. 134/2021 sembra prospettarne una complessa ristrutturazione, resa possibile grazie alle risorse finanziarie del PNRR. Il progetto che si propone è certamente di ampio respiro: nell’incedere su più livelli, si distingue sia per metodologia sia per contenuti, apportando novità non solo sul rito ma anche sull’organizzazione dei servizi, sulla formazione del personale e sul diritto penale sostanziale. La scelta di fondo è quella di contrastare la crisi di effettività e di autorevolezza della giurisdizione, restituendo un sistema che, grazie alla semplificazione delle procedure, renda il rito penale più veloce ed efficiente, assicurando l’ef­ficacia della risposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive, attraverso l’introduzione di congegni deflattivi e soprattutto mediante la digitalizzazione del processo penale. Buoni propositi, certamente, rispetto ai quali, tuttavia, sono stati mossi, sin dalle prime letture, parecchi dubbi, soprattutto in relazione ad alcuni snodi della riforma ove maggiormente si avverte quella logica sottesa a molte delle scelte del legislatore delegante, che, anteponendo l’efficienza del sistema alle garanzie, rischia, da un lato, di scardinare le fondamenta di importanti istituti, e dall’altro di sacrificare una porzione non esigua dei diritti fondamentali dell’imputato, contribuendo così all’erosione dei principi cardine di matrice accusatoria cui si è ispirato il legislatore del 1988. Ebbene, in tale quadro, la modifica della disciplina delle notificazioni, prevista dall’art. 1, comma 6, della legge n. 134/2021, viene collocata tra le misure destinate a bilanciare le esigenze di accelerazione dei tempi del processo con quelle di mantenere elevate le garanzie difensive. L’obiettivo è, infatti, una giustizia effettiva che si [continua ..]


2. Cosa cambia nelle notificazioni tra formalismi e valori

La notificazione, il cui etimo deriva dal latino notum facere, è volta a rendere noto il contenuto di un atto, a provocarne la conoscenza. Se si riconosce preminenza al ruolo del facere, ossia delle attività da svolgere, rispetto alla notitia, possono aversi discipline in cui l’effettivo conseguimento della conoscenza non è essenziale affinché il procedimento si perfezioni. Se invece si dà preminenza alla notitia, la disciplina deve rispondere alla necessità che il sistema delle notificazioni assicuri al destinatario concrete chances di apprendere il contenuto dell’atto a lui indirizzato, così da potersi orientare consapevolmente e per tempo circa il proprio comportamento [8]. È la ben nota dicotomia, che da sempre ha animato l’istituto delle notificazioni, tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, la prima conseguente al solo rispetto delle forme stabilite dall’ordinamento, e pertanto produttiva di una presunzione conoscitiva dell’atto da parte del destinatario, la seconda, attenta alla reale conoscenza. Come si sa, la tendenza degli ultimi decenni, sotto la spinta di plurime pronunce europee, recepite dalla giurisprudenza prima e dal legislatore dopo, è stata quella di dare preminenza alla conoscenza effettiva [9], sul presupposto che la “notificazione”, implicando «aspetti sommersi teoricamente notevoli» [10], rende concreto il diritto, non assoluto e quindi disponibile [11], a partecipare al processo nonché la possibilità di un’effettiva difesa: l’imputato vi può rinunciare e il processo si celebrerà in sua assenza, purché vi sia la certezza che egli del processo fosse a conoscenza e che la rinuncia sia frutto di una scelta libera e consapevole. Ciò perché la mera conoscenza legale si pone in frizione con i principi del giusto processo delineati all’art. 6 CEDU [12]. Si tratta allora di congegnare una disciplina che, senza presunzioni, consenta di superare eventuali impasses addebitabili alla scarsa cooperazione del destinatario della notifica. Quel che può ammettersi, infatti, è che le parti collaborino alla buona riuscita della notificazione, ma quel che è proibitivo è pretendere dall’imputato e dal suo difensore un comportamento che nuoccia all’effettività del diritto di difesa. Né [continua ..]


3. “Idoneità” del recapito telematico

Il legislatore delegante, in raccordo con le direttive in tema di processo penale telematico che sollecitano, pur nella previsione che occorrerà un congruo periodo di transizione digitale, all’uso, in ogni stato e grado del procedimento penale, di modalità telematiche per i relativi depositi, comunicazioni e notificazioni [17], introduce, al comma 6, lett. a), sia l’obbligo (non sanzionato) per l’imputato libero, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità, onde garantire una pluralità di canali utili per favorirne il rintraccio, sia la facoltà in capo allo stesso di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio “idoneo recapito telematico”. La pretesa “idoneità” del recapito telematico allude evidentemente al­l’opportunità di assicurare con certezza l’avvenuta ricezione dell’atto, atteso che, come si vedrà a breve, non sono di poco conto le conseguenze che derivano dalla dichiarazione o elezione di domicilio presso di esso. Quanto alle regole tecniche riguardanti proprio i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche, il comma 5, lett. b), stabilisce che esse siano definite con regolamento, adottato con decreto del Ministro della giustizia, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto. Sembra, pertanto, ragionevole ritenere che saranno ammessi recapiti telematici, anche di futura generazione, equipollenti a quelli già noti (posta elettronica certificata).


4. Efficienza vs effettività della difesa: i complessi raccordi tra notifica mediante consegna al difensore e domicilio eletto, dichiarato o determinato

La disciplina che sarà tenuto a delineare, nel dettaglio, il legislatore delegato dovrà dunque stabilizzare il meccanismo notificatorio semplificato che privilegia la consegna al difensore per tutte le notifiche dirette all’imputato libero successive alla prima. La scelta, non priva di conseguenze sul piano della effettività del diritto di difesa, incide anzitutto sul ruolo e sulla funzione del difensore nel processo penale [18]. La difesa, come noto, oltre a integrare un diritto della parte privata, integra altresì una condizione di regolarità del processo, sicché la sua effettività è condizione reale, essenziale e imprescindibile del (e nel) rispetto dei canoni del giusto processo: necessità ed effettività sono insomma gli immancabili connotati su cui va modellata. Occorre pertanto chiedersi se sia legittima una disciplina che, in nome di esigenze di celerità e di efficienza processuale, intenda salvare la regolarità del processo demandando al difensore il ruolo di domiciliatario ex lege del proprio assistito [19]. Ed infatti l’opzione del rifiuto di accettare la notificazione, attualmente prevista al comma 8 bis dell’art. 157 c.p.p., non è contemplata dallo schema della legge delega, col risultato che il difensore, oltre a dovere rivestire obtorto collo la funzione di domiciliatario, dovrà altresì svolgere i compiti propri dell’ausiliario ufficiale notificatorio [20], dovendo occuparsi, una volta ricevuta la notifica, di inoltrarla al proprio assistito. A tal fine si impongono all’imputato vari oneri informativi: indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, che potrà essere anche telematico, informarlo di ogni mutamento di tale recapito e comunicargli i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità. La notificazione, pertanto, si considererà perfezionata nel momento in cui l’atto viene consegnato al difensore. Nulla è infatti specificato in ordine a tempi e forme che attengono ai successivi doveri di comunicazione tra difensore e assistito, svelandosi, così, la volontà del legislatore, in netta controtendenza rispetto agli assetti dell’ultima giurisprudenza, di favorire la conoscenza legale dell’atto. Eppure sono varie le situazioni in cui la comunicazione tra difensore e assistito potrebbe non risolversi [continua ..]


5. La deroga della difesa d’ufficio

Una disciplina diversa sembra riservata alle difese di ufficio, sul presupposto che un rapporto che non sia fiduciario non offra alcuna garanzia della conoscenza del processo da parte dell’indagato o dell’imputato per il tramite dell’avvocato. Sono a tutti note, infatti, le difficoltà che il difensore d’ufficio incontra nel tentare di mettersi in contatto con il proprio assistito. Tanto è vero ciò che il legislatore del 2017, interpolando l’art. 161 c.p.p., vi ha innestato il comma 4 bis ove è previsto che “l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”. Ora, la scelta del legislatore delegante di prevedere una strada parallela in caso di difesa d’ufficio, oltre ad essere imposta dai dicta di Strasburgo [26], pare suggerita anche da un recente intervento delle sezioni unite, con cui si è escluso che la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio possa considerarsi presupposto idoneo per dichiarare assente consapevole l’imputato, dovendo, il giudice, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato tale da far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o che si sia volontariamente sottratto alla stessa [27]. In sintonia con tale indirizzo, pertanto, si chiede al legislatore delegato ai sensi della lett. b) del comma 6, di prevedere opportune deroghe al sistema della notifica al difensore nei casi in cui l’imputato sia assistito da un difensore di ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto personalmente all’imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o a chi ne fa le veci. La portata della deroga, ancorché prevista a garanzia dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, sembra, tuttavia, assai ridotta: le modalità di notifica alternative che dovrà definire il legislatore delegato sembrano, infatti, essere circoscritte ai soli casi in cui la prima notifica è avvenuta mediante il deposito dell’atto nella casa del comune, ai sensi dell’art. 157, comma 8, [continua ..]


6. Il nuovo caso di inammissibilità dell’impugnazione

Da ultimo l’art. 1, comma 6, lett. f), prevede che, nel caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio venga effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi della lett. a) del comma 13, ove è stabilito che unitamente all’atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione [28]. La ratio della previsione sarebbe quella «di assicurare che il processo di impugnazione si svolga solo se l’imputato è sicuramente a conoscenza della sentenza», evitando così «l’inutile celebrazione di procedimenti (in appello e in cassazione) nei confronti di imputati incolpevolmente ignari del processo, cui può conseguire la rescissione del giudicato (art. 629 bis c.p.p.), con conseguente vanificazione di attività processuali onerose, in relazione sia all’uso delle risorse, sia al prolungamento dei tempi della giustizia, sia – molto spesso – alle spese per il patrocinio a carico dello Stato (nel caso di irreperibilità dell’imputato)». Si vuole in tal modo «disincentivare il possibile abuso del processo» [29]. Non ha tardato l’Unione delle Camere Penali a sottolineare come la direttiva avrebbe come fine quello di «arrivare all’esecutività della decisione il prima possibile, senza troppe chance tese a porre ostacoli alla pretesa punitiva preponderante» [30]. È certo che la previsione pone fondati dubbi circa la sua compatibilità con l’effettività del diritto di difesa. Il meccanismo che si vuole introdurre andrebbe, infatti, a impedire la celebrazione dei non pochi appelli presentati dai difensori di ufficio nell’interesse dell’imputato irreperibile che non abbia eletto domicilio, limitando di fatto, in una notevolissima quantità di casi, l’esercizio del diritto di difesa e, in particolare del diritto a un secondo giudizio nel merito (si pensi agli imputati che non hanno fissa dimora, che non sono reperibili o che sono persone straniere con difficoltà di comunicazione) [31]. Peraltro, la previsione non sembra sintonizzarsi con il nuovo sistema delle notificazioni prescelto: da un lato, si prevede che tutte [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022