Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Nuove ipotesi di documentazione mediante videoregistrazione e di collegamento a distanza (di Rita Lopez, Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Sulla base di un sistema tecnologico divenuto più accessibile nelle modalità di fruizione e meno oneroso economicamente, la legge-delega promuove, nel nome di una maggiore efficienza ed accelerazione dei tempi processuali, l’ampliamento delle ipotesi di videoregistrazione degli atti e di partecipazione a distanza al procedimento. Aldilà delle suggestioni evocate dal “rito digitale”, qualunque tipo di pronostico sulle scelte compiute in tal senso, non può prescindere dalla considerazione dell’impatto che eserciteranno sulla formazione della prova e sui principi che la ispirano. Lo scenario all’orizzonte non è rassicurante.

 

New hypotheses of documentation through videorecording and of remote partecipation

On the basis of a technological system wich has become more accessible in the modalities of fruition and less onerous economically, the enabling statute promotes, in the name of a greater efficiency and acceleration of the trial times, the enlargement of the hypotheses of videorecording of the acts and of remote partecipation in the process. Beyond the suggestions evoked by the “digital rite”, any type of prediction on the choices made in this sense, cannot be separated from the consideration of the impact that they will have on the taking of evidence and on the principles that inspire it. The scenario on horizon is not reassuring.

SOMMARIO:

1. Documentazione tramite videoregistrazione - 2. Partecipazione al procedimento mediante collegamento a distanza - NOTE


1. Documentazione tramite videoregistrazione

Sfuggite alla ribalta dei temi più controversi nel dibattito che ha accompagnato l’iterdi riforma del processo penale [1] dai suoi prodromi sino all’epilogo consumatosi con il varo della legge delega 27 settembre 2001, n. 134 [2], e rimaste parzialmente in ombra pure nei primissimi commenti seguiti alla poderosa opera di riscrittura del sistema, possiedono, invece, rilievo tutt’altro che secondario le novità che si preannunciano sul versante della documentazione degli atti procedimentali e della partecipazione a distanza: sia nell’uno che nell’altro caso, sul terreno della prova si profilano ricadute che smentiscono lo statuto epistemologico che ne regola l’assunzione. I principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi i decreti legislativi da adottare entro il prossimo anno, stabiliscono, in particolare, chele modifiche alla disciplina processuale in materia, sulla scia del crescente impiego della tecnologia applicata al processo [3], dovranno prevedere, ai sensi dell’art. 1, com­ma 8, lett.: «a) la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell’interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; b) i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistra­zione della assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza». Il delegato nel dare seguito a tali indicazioni, da un lato, dovrà, relativamente alle lett. a) e b), rimodulare il l’assetto della documentazione attualmente vigente per interrogatorio, prova dichiarativa e informazioni assunte dai potenziali testimoni: da assoggettare l’atto investigativo e il contributo dichiarativo a registrazione audio e video insieme; le seconde, invece, almeno a riproduzione fonografica; dall’altro, in base alla lett. c), ampliare il catalogo delle ipotesi di collegamento a distanza quale modalità di partecipazione alternativa all’atto del procedimento o all’udienza, purché le parti vi consentano. Per ciò che concerne il primo dei due ambiti settoriali oggetto degli interventi in divenire, ovvero la documentazione [continua ..]


2. Partecipazione al procedimento mediante collegamento a distanza

Il secondo settore di intervento concerne, come anticipato, i casi di partecipazione a distanza agli atti del procedimento o all’udienza, espressione di un disegno volto a potenziare il nucleo originario della disciplina cosi come regolata dall’art. 146-bis disp. att. c.p.p., la cui versione originaria aveva già subito una completa rivisitazione da parte della riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103) che, in un’ottica di recupero dell’efficienza globale del sistema sul piano organizzativo, ne aveva rivoluzionato la fisionomia, trasformando l’istituto da eccezione in regola [30]. Indifferente ai rilievi della dottrina prevalente sulle gravi criticità presenti nel riscritto assetto della materia rispetto alle garanzie costituzionali del giusto processo, e condizionato dalla sperimentazione del rito on line nato dalla decretazione d’urgenza occasionata dalla pandemia [31], il legislatore della riforma prescrive che il ricorso alla modalità partecipativa da postazione remota venga esteso a ipotesi ulteriori e diverse da quelle attualmente tipizzate dal codice con riferimento alla udienza dibattimentale, al procedimento camerale e al giudizio abbreviato. L’affinamento delle tecnologie digitali avvenuto anche per quanto riguarda gli apparati che permettono il collegamento audiovisivo con l’aula del processo, dotando di maggiore affidabilità le prestazioni qualitative dei sistemi di video-conferenza [32], ne favorirebbe una più diffusa stabilizzazione, in grado, nella prospettiva della legge-delega, di coniugare la maggiore efficienza e rapidità di svolgimento dell’iter procedimentale con l’incremento delle stesse garanzie della difesa. In particolare, «vi sono situazioni processuali nelle quali la possibilità di eliminare la distanza fisica attraverso la tecnologia del collegamento a distanza, si traduce in un compimento più accurato dell’atto processuale»: è il caso del collegamento in videoconferenza dell’interrogatorio di garanzia di un soggetto detenuto fuori dalla circoscrizione del Tribunale dove opera il g.i.p. che ha emesso l’ordinanza, nel quale nell’ottica dell’inda­gato in vinculis appare preferibile che a svolgere l’interrogatorio sia il g.i.p. che ha studiato il fascicolo, piuttosto che un giudice che non ne ha mai avuto conoscenza [33]. A parte [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022