Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/03/2019 - Cass., sez. III, 4 marzo 2019, n. 9278

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova

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In tema di valutazione della testimonianza, il codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l’esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l’interruzione dell’esame senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell’imputato.