Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

04/11/2026 - Corte di Giustizia, Grande Sezione, 3 novembre 2026, C-583/24

argomento: corti europee

Keywords: mandato d - proporzionalità della pena detentiva rispetto al reato oggetto del mandato d’arresto europeo - possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo per violazione di tale principio - violazione grave e manifesta

Corte di Giustizia, Grande sezione, 3 novembre 2026, C-583/24

Parole chiave: rinvio pregiudiziale – cooperazione giudiziaria in materia penale – mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Decisione quadro 2002/584/GAI – obbligo di rispettare i diritti fondamentali – art. 49, § 3, della Carta dei diritti fondamentali Unione Europea – principio di proporzionalità dei reati e delle pene – proporzionalità della pena detentiva rispetto al reato oggetto del mandato d’arresto europeo – possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo per violazione di tale principio  - violazione grave e manifesta  

La domanda di rinvio pregiudiziale è giunta alla Corte da parte del Tribunale di Amsterdam nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria romena ai fini dell’esecuzione di una condanna definitiva a sette  anni di reclusione, inflitta in Romania, a carico di un soggetto colpevole di importazione di stupefacenti classificati a rischio e ad alto rischio. Tenuto conto della minima quantità di stupefacenti indicate nel mandato d’arresto europeo e della circostanza che gli stessi erano destinati esclusivamente al consumo  personale e non alla commercializzazione,    il giudice del rinvio chiede se l’art. 1,  § 3, della Decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’art. 49,§ 3, della Carta e in combinato disposto con le disposizioni della decisione quadro 2004/757, debba essere interpretato nel senso che consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena ritenuta sproporzionata rispetto alle circostanze specifiche del reato per cui è stata irrogata  detta pena. I giudice del Lussemburgo affermano che l’art. 1, §§ 2 e 3, della Decisione quadro 2002/584/GAI, in materia di mandato d’arresto europeo e  procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, letto alla luce dell’art. 49, § 3, della Carta dei diritti fondamentali UE,  impedisce al giudice di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva che ritenga sproporzionata rispetto alle circostanze specifiche del reato per il quale la pena stessa è stata irrogata. L’autorità  giudiziaria potrà opporre un simile rifiuto soltanto  qualora disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che dimostrino un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, del principio di proporzionalità dei reati e delle pene, a causa dell’esistenza o di carenze sistemiche o generalizzate, o di carenze che riguardano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartiene l’interessato. Le carenze in grado di legittimare un eventuale rifiuto ricorrono esclusivamente qualora la normativa o la prassi giurisprudenziale dello Stato membro emittente,  sulla cui base è stata inflitta la pena detentiva, vìoli il principio in modo grave e manifesto, impedendo al giudice di tener conto delle circostanze individuali relative alla gravità del reato commesso ai fini della modulazione della pena inflitta e l’ordinamento dello Stato membro non contempli un ricorso giurisdizionale effettivo in grado di rimediare a tale violazione.