Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

16/06/2020 - Corte e.d.u., 16 giugno 2020, George Laviniu Ghiurău c. Romania

argomento: corti europee - giudice/giudizio

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La Corte esamina due distinti aspetti dell’art. 6 Cedu.

Sotto un primo profilo i giudici europei ribadiscono i criteri Al-Khawaja per il vaglio sull’equità del procedimento. Nel caso di specie, il ricorrente era condannato anche in base alle dichiarazioni pre-dibattimentali di un teste che non fu sentito in udienza poiché dichiarato irreperibile: la Corte strasburghese ritiene che l’autorità nazionale non abbia compiuto ogni possibile sforzo per individuare il dichiarante e per assicurarne la presenza in aula, tuttavia l’art. 6 Cedu veniva comunque rispettato visto che la testimonianza di cui si trattava non era decisiva. I giudici strasburghesi rimarcano, così, l’importanza di un giudizio globale sul fair trial, che non prenda, cioè, in considerazione singole fasi del procedimento ma che guardi, invece, all’assetto – appunto: complessivo – dei rapporti tra accusa e difesa.

Per altro aspetto la sentenza in nota verte sul principio di imparzialità del giudice. Nel caso di specie, uno dei componenti del collegio di appello conosceva il figlio della parte civile: egli non veniva sostituito in quanto non aveva luogo alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’ordinamento interno, né era dimostrato un concreto interesse del magistrato nel processo. Proprio quest’ultima considerazione conduce la Corte europea a ritenere infondata la doglianza del ricorrente.