Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/11/2019 - Corte e.d.u., 28 novembre 2019, Mustafa c. Bulgaria

argomento: corti europee - giudice/giudizio

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Il ricorrente di nazionalità bulgara lamenta la violazione dell’art. 6 Cedu sotto il profilo delle garanzie di indipendenza ed imparzialità del giudice, in quanto fu condannato da un tribunale militare invece che ordinario, per il solo fatto che uno dei coimputati apparteneva all’esercito al momento  dei fatti. In linea con l’orientamento pregresso, maturato anche  in ragione della tendenza del diritto internazionale, propenso a sottrarre alla giurisdizione militare i soggetti estranei al sistema gerarchico e di subordinazione dei corpi militari, la Corte di Strasburgo riconosce, sì, la possibilità per i singoli legislatori nazionali di attribuire al magistero penale militare, in presenza di fondate ragioni giustificatrici, chiare e prevedibili, anche la giurisdizione sui civili; esige, però, al fine di tutelare i caratteri della imparzialità e indipendenza del giudice,  che le stesse ragioni vengano valutate in concreto, caso per caso. Ciò premesso e considerata la previsione del codice di rito bulgaro, il cui art. 396 stabilisce la competenza dei tribunali militari a conoscere dei reati commessi congiuntamente da persone militari e civili anche al di fuori delle attività militari in senso stretto, i Giudici europei ritengono che l’esclusiva appartenenza di uno degli accusati alle forze armate quale elemento decisivo per  radicare la competenza del tribunale militare, non costituisce nel caso trattato motivo sufficiente a giustificare l’abdicazione alla giurisdizione ordinaria nei confronti del ricorrente, che vedeva pertanto violato il proprio diritto ad un processo equo.