Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/06/2016 - Cass., Sez. VI, 8 giugno 2016 n. 23832

argomento: decisioni in contrasto - dibattimento

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Il difetto di determinatezza o l’insufficienza dell’imputazione dà luogo a nullità del decreto che dispone il giudizio, ma secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, il giudice del dibattimento che ravvisi la genericità o l’indeterminatezza dell’imputazione, prima di dichiarare la nullità del decreto di citazione, deve chiedere al pubblico ministero di precisare o integrare la contestazione: come enunciato dalle Sezioni Unite, con riferimento all’udienza preliminare (Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n.5307), in mancanza di questa sollecitazione, l’ordinanza con la quale si dichiara la nullità dell’atto e si dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, è da ritenersi abnorme per la sua attitudine a determinare una indebita regressione del procedimento (Cass., sez. III, 20 settembre 2013, n. 38940; Cass., sez. III, 14 ottobre 2013, n. 42161; Cass., sez. III, 28 gennaio 2014, n. 3742; Cass., sez. I, 24 settembre 2014, n. 39234). A tele indirizzo si contrappone la sentenza in esame, secondo cui il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto di citazione per genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, quando la ritenga sussistente, senza alcuna previa sollecitazione di precisazioni rivolta al pubblico ministero, non potendosi estendere al diverso contesto della fase dibattimentale le argomentazioni a sostegno della pronuncia delle Sezioni Unite, svolte con riferimento alla udienza preliminare: nel dibattimento infatti l’accusa viene cristallizzata nel decreto che dispone il giudizio e l’indeterminatezza del fatto contestato non può essere superata nella fluidità di un contraddittorio gestito dal giudice, ma è sanzionata con specifica nullità.