Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

20/12/2016 - Cass., sez. III, 20 dicembre 2016, n. 53935

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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La sentenza in esame evidenzia un contrasto nella giurisprudenza di Cassazione in ordine alle forme di presentazione della richiesta di riesame avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali.

Secondo un orientamento, la richiesta di riesame può essere presentata esclusivamente nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 324 c.p.p., con la conseguente inammissibilità del gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale (Cass. sez. III, 20 dicembre 2016, n. 53935; Cass., sez. III, 3 febbraio 2016, n. 12209; Cass., sez. III , 2 luglio 2015 n. 31961). Diversamente si darebbe luogo ad un’interpretatio abrogans dell’art. 324, comma 1, c.p.p., in parte qua, la cui specifica disciplina verrebbe “svuotata” in ragione di un’applicazione ampia dell’art. 582 (comprensiva, cioè, anche del comma 2), che lo stesso art. 324, per contro, non consente.

Secondo un altro orientamento, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell’art. 324, comma 2, c. p.p. alle forme previste dall’art. 582, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere (Cass., sez. III,  27 ottobre 2016, n. 45425; Cass., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 23369; Cass., sez. II,  21 dicembre 2015  n. 50170)