Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/09/2018 - Cass. sez. II , 24 settembre 2018, n.41012

argomento: decisioni in contrasto - responsabilita' degli enti

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In tema di responsabilità da reato degli enti , si registra un contrasto in giurisprudenza con riguardo alla identificazione dell’atto interruttivo della prescrizione dell’illecito amministrativo. Secondo un primo indirizzo, la contestazione dell’illecito alla persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, solo se tale atto sia stato oltre che emesso, anche notificato entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, essendo richiamate dall’art. 11, c.1, lett. r), l. n. 300 del 2000 per la regolamentazione della interruzione della prescrizione le norme del codice civile [Cass. sez. VI, 30 aprile 2015, n. 18257].  Un opposto e prevalente orientamento ritiene che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente - in quanto atto non recettizio, la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti -  interrompa, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospenda il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, [Cass. sez. II , 24 settembre 2018, n.41012; v. anche Cass. sez.  V,  21dicembre 2015, n. 50102; Cass. sez. II,  20 marzo 2012, n.10822].