Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

12/10/2018 - Cass. sez. I, 12 ottobre 2017, n.47052

argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario

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La sentenza in esame solleva un contrasto in ordine alla fattispecie, non contemplata dall’art. 35 ter ord. pen., dell’istanza riparatoria proposta dal detenuto che stia espiando la pena in stato di affidamento in prova. Secondo un primo orientamento il detenuto cui sia stato concesso l’affidamento in prova al servizio sociale ha a disposizione esclusivamente il rimedio riparatorio davanti al giudice civile (Cass. Sez. I, 1° luglio 2015 n. 6735 e, con riferimento alla detenzione domiciliare, Cass. sez. I, 21 giugno 2016, n. 44175), essendo riservata la legittimazione a domandare la riparazione in forma specifica al magistrato di sorveglianza solo a chi è detenuto intra moenia. La sentenza in esame, ritenendo le misure alternative forme attraverso le quali può essere eseguita la pena detentiva ed affermando l’equivalenza tra misura alternativa e pena detentiva negli istituiti di pena, al contrario riconosce al detenuto in stato di affidamento in prova il diritto di chiedere al magistrato di sorveglianza, con l’istanza riparatoria disciplinata dall’art. 35 ter ord. pen., una riduzione della pena ancora da espiare a titolo di risarcimento del danno.