» Qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell´abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) e può integrare il più grave reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) (Un Anno di Sentenze)
» Il mero rapporto di conflittualità tra coniugi non integra di per sé il reato di maltrattamenti in famiglia, a meno che non sia dimostrato che la vittima fosse sottoposta a una condizione costante di prevaricazione e umiliazione (Un Anno di Sentenze)
» Ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, la convivenza non può essere esclusa quando sia temporaneamente sospesa o segnata da intervalli, purché restino intatti gli altri aspetti, materiali e spirituali, della comunione di vita e della volontà di condivisione che andranno accertati dal giudice di merito per collocare correttamente motivazioni personali e condizioni soggettive che muovono le condotte umane (Un Anno di Sentenze)