argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 2 novembre 2026, n. 180)Keywords: Sospensione del procedimento con messa alla prova - esclusione dei delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale e degli artt. 346-bis e 353-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara con l’ordinanza indicata in epigrafe.