Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

02/11/2026 - Corte cost., sent. 2 novembre 2026, n. 180

argomento: corte costituzionale

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Keywords: Sospensione del procedimento con messa alla prova - esclusione dei delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale e degli artt. 346-bis e 353-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara con l’ordinanza indicata in epigrafe.